COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 1/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : – Nani Ernesto; – Recenti Alessandro; – Pallari Fabio; tesserati federali in qualità di allenatori di base, attribuendo loro la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 6, lett. A e B, C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 18 del 13/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 1/ P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di : - Nani Ernesto; - Recenti Alessandro; - Pallari Fabio; tesserati federali in qualità di allenatori di base, attribuendo loro la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 6, lett. A e B, C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico. La C.D.T.T., accertata la ritualità delle notifiche alle parti interessate all’atto di deferimento nonché della convocazione per l’odierna riunione, dà atto della presenza dei Signori: - Nani Ernesto, - Recenti Alessandro, entrambi assistiti dall’Avvocato Di Cintio del Foro Di Bergamo, che ha presentato memoria difensiva, e rappresentati in data odierna dalla Dott.ssa Daniela Valentina Catini giusta delega in atti. Assente, nonostante rituale convocazione, Pallari Fabio che, in qualità di Presidente della A:S.D. Accademia Allenatori Centro Italia, ha fatto pervenire memoria a difesa che viene allegata al fascicolo. E’ presente l’Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale. In apertura di dibattimento il Presidente rileva che ai tre soggetti deferiti vengono ascritti comportamenti che esulano dalla competenza propria del Collegio per cui ritiene esaminare preliminarmente la questione disponendo la riunione in Camera di Consiglio. A seguito di tale riunione il Collegio emette la seguente ordinanza: “il procedimento risulta instaurato nei confronti di tre allenatori di base il cui comportamento, nella specie, non è ascrivibile ad “ infrazioni inerenti l'attività agonistica “ come previsto dall’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico al quale i tre deferiti appartengono. Dichiara pertanto la propria incompetenza disponendo il rinvio degli atti alla Procura Federale per le incombenze di rito.
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