F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 13 Settembre 2012 (497) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LISI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Fidene SSD Srl) E DELLA SOCIETA’ FC FIDENE SSD Srl (nota n. 7560/437pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 13 Settembre 2012
(497) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO LISI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Fidene SSD Srl) E DELLA SOCIETA’ FC FIDENE SSD Srl (nota n. 7560/437pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Fabrizio Lisi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società FC Fidene SSD Srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 7) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno depositato una memoria difensiva, a mezzo della quale si sostiene che l’omissione contestata della visura camerale aggiornata, attestante la vigenza della società, sarebbe infondata, considerato che detta visura sarebbe stata trasmessa nei termini (12 luglio 2011, ore 12,00) in uno agli altri documenti richiesti per l’iscrizione al campionato, come si evince dall’elenco di riferimento depositato agli atti; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Roberto Antonini, della sanzione del’inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; udita la difesa delle parti che ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti e, in subordine, la concessione di un rinvio onde consentire la produzione della richiamata visura camerale;considerato che i deferiti non hanno dato prova di aver provveduto nei termini prescritti al deposito di una visura camerale aggiornata, attestante la vigenza della Società; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Fabrizio Lisi l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società FC Fidene SSD Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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