F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 13 Settembre 2012 (506) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Flaminia Civitacastellana) E DELLA SOCIETA’ ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA (nota n. 7567/438pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 13 Settembre 2012
(506) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO CIAPPICI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Flaminia Civitacastellana) E DELLA SOCIETA’ ASD FLAMINIA CIVITACASTELLANA (nota n. 7567/438pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Roberto Ciappici, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Flaminia Civitacastellana per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 10) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Roberto Ciappici, della sanzione del’inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Roberto Ciappici l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Flaminia Civitacastellana l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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