F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 13 Settembre 2012 (499) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO PASTORELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Deruta Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD DERUTA Srl (nota n. 7569/440pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 016 del 13 Settembre 2012
(499) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO PASTORELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Deruta Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD DERUTA Srl (nota n. 7569/440pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).
Con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Marcello Pastorelli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Deruta Srl, per la violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto al deposito del verbale dell’assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, entro il termine del 12.7.2011 ore 12,00, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS; Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, la Società deferita tramite il proprio legale ha richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento la Società ASD Deruta Srl, tramite il suo legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS all’ammenda di € 670,00”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito per il sig. Marcello Pastorelli. Rilevato che la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Marcello Pastorelli, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta. rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, del verbale dell’assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00; P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 670,00 (seicentosettanta/00) alla Società ASD Deruta Srl. Infligge la sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta) al sig. Marcello Pastorelli.
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