F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL CALCIATORE CATINALI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/PIACENZA DEL 19.2.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CGF del 17 Settembre 2012 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL CALCIATORE CATINALI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/PIACENZA DEL 19.2.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) Con atto del 25 luglio 2012, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Sig. Edoardo Catinali per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, realizzando un risultato con un numero di reti segnate che determinasse per gli scommettitori il cd. “over”, al fine di favorire l’esito delle scommesse e ricevendo, nello specifico, € 20.000,00 dal gruppo degli “zingari”. Il Procuratore Federale rilevava a carico del Sig. Catinali, altresì, le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. consistenti nell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché nella pluralità degli illeciti posti in essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615-10/11 e n. 33- 11/12. Nel corso del processo davanti alla Commissione Disciplinare, il Sig. Catinali respingeva le accuse. Con decisione pubblicata in data 10 agosto 2012, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava il deferito in questione colpevole delle violazioni a lui ascritte e lo condannava alla squalifica per 3 anni e 6 mesi. In particolare, i Giudici di prime cure ritenevano raggiunta la prova circa l’effettiva commissione da parte del Sig. Catinali degli illeciti allo stesso ascritti, anche in ragione dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Sig. Gervasoni. Secondo la Commissione, invero, le predette dichiarazioni erano state confermate da fatti obiettivi, quali la precisa individuazione dei soggetti promotori dell’illecito (Ilievski e Gegic), l’indicazione dei soggetti coinvolti nell’illecito non generica (Gervasoni, Cassano e Catinali), l’ammontare della domma percepita (€ 20.000,00 a testa) per l’attività illecita posta in essere con successo, la conferma integrale del Sig. Carobbio, che aveva ammesso di essere stato a conoscenza dell’illecito negli stessi termini indicati dal Sig. Gervasoni, e lo svolgimento della gara con il risultato sull’over già dopo i primi 45 minuti di gioco. In merito al Sig. Catinali, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva poco convincenti le dichiarazioni rese dallo stesso dinanzi alla Procura Federale, dal momento che il medesimo ricorrente si era limitato a rappresentare cattivi rapporti con il Sig. Gervasoni, il quale avrebbe insultato spesso la città di Napoli, quale città natale del Sig. Catinali medesimo, ed avrebbe, pertanto, coinvolto il ricorrente stesso nella vicenda in questione “per pura cattiveria”. Inoltre, secondo la Commissione, le vicende personali del Sig. Catinali, occorse in concomitanza della gara in questione, oltre a non risultare provate, non sarebbero idonee ad escludere la responsabilità del ricorrente medesimo. Contro la predetta sentenza della Commissione Disciplinare, il Sig. Catinali ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. La difesa del Sig. Catinali assume l’assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del Sig. Gervasoni, in quanto (i) vi sarebbero contraddizioni e discrasie tra le dichiarazioni di quest’ultimo e quelle del Sig. Carobbio, (ii) le predette dichiarazioni non sarebbero state mai confermate, sia in ambito penale, sia in ambito sportivo, (iii) l’allora portiere del Piacenza avrebbe confermato i cattivi rapporti esistenti tra il Sig. Gervasoni ed il ricorrente medesimo, rendendo maggiormente credibile la tesi di quest’ultimo circa l’intenzione del Sig. Gervasoni stesso di danneggiare e pregiudicare la carriera del Sig. Catinali. La difesa del ricorrente aggiunge, altresì, che del tutto ingiustamente e frettolosamente sarebbe stata accantonata dalla Commissione la circostanza relativa alla patologia che il figlio del Sig. Catinali medesimo avrebbe contratto proprio in concomitanza con la gara: a tal proposito, il Sig. Catinali rileva come i giudici di primo grado avrebbero dovuto valutare attentamente tale circostanza, ritenendo impossibile che un padre impegnato nell’accudire il figlio gravemente malato potesse, invece, occuparsi di alterare il risultati di partite di calcio. All’udienza di questa Corte di Giustizia Federale, per l’appellante è presente l’Avv. Chiacchio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso, nonché il procuratore Federale che insiste per il rigetto dell’appello. In relazione alla posizione del tesserato Edoardo Catinali, la Corte, allo stato degli atti, ritiene opportuno premettere che le dichiarazioni rilasciate dal tesserato Gervasoni, con riferimento alla gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011, risultano essere del tutto attendibili, perché estremamente dettagliate in ordine alle circostanze ed ai nomi dei soggetti coinvolti e perché ribadite dal tesserato Carobbio, il quale ha riferito di aver saputo dal medesimo Gervasoni della combine della gara in questione e del coinvolgimento dell’appellante. Tali dichiarazioni, pertanto, devono ritenersi credibili, anche perché aventi natura autoaccusatoria e rivolte nei confronti di taluni soggetti con cui non risulta che Gervasoni avesse alcun tipo di astio o risentimento diretto a giustificare con altre ragioni la chiamata in correità. Con riferimento ai fatti oggetto di dette dichiarazioni, la Corte, peraltro, osserva che gli stessi siano sufficienti a provare il coinvolgimento del tesserato Catinali nel tentativo di combine della gara sopra ricordata. Ed, invero, secondo quanto riferito dal Gervasoni, quest’ultimo, in relazione all’anzidetta gara, su richiesta di alcuni esponenti del gruppo dei cosidetti “zingari”, si è fatto promotore di una combine avente ad oggetto un risultato di “over”, coinvolgendo anche, tra l’altro, il tesserato Catinali e percependo, sia il medesimo Gervasoni che l’appellante, la somma di € 20.000,00. In particolare, il Gervasoni, in sede di interrogatorio innanzi all’A.G. di Cremona, in data 27 dicembre 2011, riferiva quanto segue: “Effettivamente gli slavi sono venuti nel nostro albergo per vedere cosa si potesse concordare. Loro volevano che noi perdessimo con l’over, ma noi eravamo in una posizione di classifica che non era compatibile con una nostra sconfitta e preferivamo giocarcela: pertanto si decise per un semplice over, risultato che venne effettivamente raggiunto in quanto l’incontro si concluse sul 3 a 2 per noi. Io, Cassano e Catinali abbiamo percepito € 20.000,00 a testa per il nostro contributo”. In data 13 aprile 2012, inoltre, il medesimo Gravasoni, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, affermava: “Confermo che solo noi tre eravamo nella stanza di Ilievski dove eravamo tutti alloggiati, dove io presi i soldi a nome di tutti prima della disputa della partita. Nei giorni successivi, ho consegnato ad ognuno di loro la quota parte.” L’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Gervasoni, come già accennato, è anche comprovata dal fatto che la vicenda da questi riferita è stata confermata dal tesserato Carobbio, il quale, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 29 febbraio 2012, con dichiarazioni autoaccusatorie, ha riferito che, “in occasione di una cena (con Gervasoni, Gecic e Ilievski, n.d.r.)”, Gervasoni gli disse che “Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011 era stata combinata con il coinvolgimento suo, di Catinali e di Cassano”. Circostanza, peraltro, confermata dallo stesso Carobbio in sede di audizione innanzi alla Procura Federale in data 10 luglio 2012 (Gervasoni “mi disse che lui, Catinali e Cassano si erano “venduti” la gara che prevedeva un over”). Altro elemento che, a giudizio della Corte, conferma l’attendibilità delle dichiarazioni di Gervasoni risiede nel fatto che il risultato “combinato” di over si è effettivamente realizzato già alla fine del primo tempo. E’, pertanto, comprovata la partecipazione alla combine in questione del tesserato Catinali, il quale, avvicinato da Gervasoni, accettò evidentemente l’offerta di combine e percepì la somma di € 20.000,00. In questo contesto probatorio particolarmente dettagliato, risultano del tutto irrilevanti alcune circostanze riferite dalla difesa dell’appellante in sede di ricorso, circostanze che, infatti, non incidono minimamente sulla sostanza della vicenda che qui ci occupa. La Corte si riferisce, in particolare, alle presunte contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dai tesserati Gervasoni e Carobbio. In realtà, dette contraddizioni si limitano alla circostanza, riferita da Gervasoni e negata da Carobbio, della conoscenza di quest’ultimo della combine in esame e del “regalo”, consistente in una somma di denaro, ottenuto dallo stesso Carobbio da parte degli esponenti del gruppo dei cosiddetti “zingari” per il suo contributo. Orbene, fermo restando che tutte le altre dichiarazioni rese dai due tesserati in questione coincidono, la Corte ritiene che la sopra ricordata apparente contraddizione ben può essere spiegata con il fatto che Carobbio, negando le circostanze riferite da Gervasoni, ha voluto evitare il suo coinvolgimento diretto nella combine della gara in esame. Parimenti irrilevante appare la circostanza riferita da Catinali in relazione ai motivi di astio di Gervasoni nei suoi confronti, perché, anche a volerlo ammettere per vero, il fatto che tra i due tesserati non ci fossero buoni rapporti e si verificassero continui litigi per motivi tecnici e per la città di provenienza dell’appellante non può davvero essere considerato sufficiente a giustificare una così grave chiamata in correità. Da ultimo, sempre irrilevante, ai fini processuali, e, comunque, come affermato dalla CDN, non sufficiente ad escludere la responsabilità dell’appellante rispetto ai fatti ascrittigli risulta la circostanza relativa alla patologia sofferta dal figlio di Catinali nel periodo in cui si è disputata la gara. In considerazione di quanto sopra, la Corte considera raggiunta la prova del coinvolgimento del tesserato Catinali in relazione all’illecito sportivo posto in essere con riferimento alla gara Siena/Piacenza del 19 febbraio 2011. In particolare, tale coinvolgimento risulta essere provato dalle circostanze sopra evidenziate, anche in virtù del fatto che, per irrogare una condanna di un illecito sportivo, è sufficiente un grado di prova superiore al generico livello probabilistico, non essendo necessaria, al contrario, né la certezza assoluta dell’ascrivibilità della condotta illecita, né il superamento del ragionevole dubbio: ciò in relazione alla finalità dell’ordinamento federale di garantire, attraverso una rapida e certa repressione delle condotte antisportive, la regolarità delle gare e, per essa, i fondamentali valori giuridici settoriali della correttezza e lealtà delle competizioni (da ultimo, TNAS, Signori / FIGC del 15.9.2011; Amodio/F.I.G.C. del 6/12/2011; Spadavecchia/F.I.G.C. del 2/1/2012). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Catinali Edoardo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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