F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GABELLINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIOVANNI COVINO (Presidente del Collegio sindacale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ▪ (nota n. 137/1289 pf11-12 SP/blp del 6.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (12) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO GABELLINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), GIOVANNI COVINO (Presidente del Collegio sindacale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl), Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 Srl ▪ (nota n. 137/1289 pf11-12 SP/blp del 6.7.2012). Con atto del 9 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Claudio Gabellini, Presidente e Legale rappresentante della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS per avere sottoscritto alla CoViSoC in data 15 maggio 2012 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2012, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) il Sig. Giovanni Covino, Presidente del Collegio Sindacale della Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS per avere sottoscritto alla CoViSoC in data 15 maggio 2012 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti della mensilità di marzo 2012, dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale; c) la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale nonché del proprio Presidente del Collegio Sindacale. Nei termini consentiti nessuna memoria difensiva è stata depositata dai soggetti deferiti. All’inizio della riunione odierna i Signori Claudio Gabellini, Giovanni Covino e la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Claudio Gabellini, Giovanni Covino e la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Claudio Gabellini, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Giovanni Covino, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, sanzioni della penalizzazione di punti 1 (uno) e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 e l’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • al Sig. Claudio Gabellini, l’inibizione per mesi 2 (due); • al Sig. Giovanni Covino, l’inibizione per giorni 40 (quaranta); • alla Società Alma Juventus Fano 1906 Srl, la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013 e l’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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