F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 217/1282 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (Presidente del CDA e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 217/1282 pf11-12 SP/blp del 10.7.2012). Il deferimento A seguito di segnalazione effettuata dalla CoViSoC mediante nota del 18/06/2012, il Procuratore Federale ha individuato a carico della Società sportiva AS Casale Calcio Srl (all'epoca dei fatti in liquidazione) la responsabilità disciplinare per aver agito in difformità rispetto a quanto prescritto dall'art. 85, lett C), paragrafo VI, punto 1), NOIF, ovvero per non aver depositato, alla scadenza del termine perentorio del 31 maggio 2012 il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento calcolato sulla base delle risultanze contabili al 31 marzo 2012. Di qui, dunque, l'attivazione del procedimento disciplinare nei riguardi dell'indicata compagine societaria, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, c. 1, CGS) per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al proprio Legale rappresentante pro tempore, Sig. Giorgio Zanon, anch'egli parimenti sottoposto procedimento disciplinare de quo. Nei termini assegnati esclusivamente l'AS Casale Calcio Srl ha fatto pervenire propria memoria difensiva. All’inizio della riunione odierna la Società AS Casale Calcio Srl tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società AS Casale Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società AS Casale Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.600,00 (€ seimilaseicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Zanon. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 1 (uno) di inibizione a carico del Sig. Giorgio Zanon. I motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte al Sig. Zanon risultino comprovate per tabulas. Pertanto, la responsabilità disciplinare di quest’ultimo emerge pacificamente, per cui ogni eventuale altra considerazione in merito si rivelerebbe ultronea. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 6.600,00 (€ seimilaseicento/00) alla Società AS Casale Calcio Srl. Accoglie il deferimento e, per l'effetto, irroga al Sig. Giorgio Zanon la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno).
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