F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), PIETRO D’ORONZO (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa (nota n. 111/1295 pf11-12 SP/blp del 5.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017 del 18 Settembre 2012 (5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VINELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), PIETRO D’ORONZO (Procuratore speciale e Legale rappresentante p.t. della Società AS Bari Spa), Società AS BARI Spa (nota n. 111/1295 pf11-12 SP/blp del 5.7.2012). Il deferimento Con atto del 5 luglio 2012 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Francesco Vinella, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, e il Sig. Pietro D’Oronzo, procuratore speciale e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2011, nonché di gennaio, febbraio e marzo 2012, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Società AS Bari Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte ai propri rappresentanti legali. Nei termini consentiti i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione a quanto loro ascritto, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Francesco Vinella, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, l’inibizione per mesi 4 (quattro); b) al Sig. Pietro D’Oronzo, procuratore speciale e Legale rappresentante della Società AS Bari Spa, l’inibizione per mesi 4 (quattro); c) alla Società AS Bari Spa la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nel campionato 2012/2013. I motivi della decisione Alla luce della documentazione in atti, delle prove raccolte dalla Procura federale e di quanto contenuto nella memoria difensiva fatta pervenire dai soggetti deferiti la Commissione rileva quanto segue. Preliminarmente, va segnalata la circostanza per cui nessuna responsabilità disciplinare possa essere riconosciuta in capo al Sig. Pietro D’Oronzo. Quest’ultimo, infatti, non è mai stato titolare del potere di rappresentanza generale della Società AS Bari Spa, atteso e considerato che la procura speciale conferitagli in data 16 aprile 2011 dall’Amministratore unico e Legale rappresentante del sodalizio pugliese, Dott. Francesco Vinella, era espressamente limitata ai rapporti in ambito sportivo, con espressa esclusione degli atti di natura amministrativa che competevano in via esclusiva all’Amministratore unico. Nel merito, si rileva che la Società AS Bari Spa, contrariamente a quanto previsto dalla normativa federale e in particolare dall’art. 85 delle NOIF, lettera B), paragrafo VII), non ha documentato alla scadenza del termine del 15 maggio 2012 il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012. Sul punto assume valore probatorio assoluto il “Memorandum riepilogativo” (allegato n. 2 del fascicolo d’ufficio) redatto dalla Deloitte & Touche, Società di revisione incaricata dalla FIGC per l’effettuazione dei relativi controlli, in forza del quale la CoViSoc nella riunione del 13 giugno 2012 ha appurato la circostanza per cui la Società AS Bari Spa non ha provveduto entro il termine del 15 maggio 2012 al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012. La stessa difesa fatta pervenire dai soggetti deferiti contiene una espressa ammissione atteso che, nella memoria sopra richiamata, i deferiti “intendono riconoscere la responsabilità ad essi contestata sulla base del disposto dell’art. 85, lett. B), par. VII, delle N.O.I.F., in relazione all’art. 4, co. 1, e 10, co. 3, del CGS, quanto al mancato pagamento delle ritenute I.r.p.e.f. e relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le sole mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2012 e dei contributi Enpals relativi alle sole mensilità di febbraio e marzo 2012”. La Procura federale ha anche contestato il mancato pagamento dei contributi Enpals relativi alla mensilità di gennaio 2012. In argomento, la Società AS Bari Spa ha sostenuto che la propria posizione contributiva nei confronti dell’Enpals risulterebbe conforme alle previsioni di legge fino a tutto il mese di gennaio 2012: tale affermazione, però, non risponde al vero. Difatti la dichiarazione dell’Enpals – Ufficio di Bari, depositata come allegato n. 4 alla memoria difensiva, chiarisce sul punto che la Società AS Bari Spa “è in regola con la contribuzione previdenziale dovuta a questo Ente per il periodo da maggio 2011 a dicembre 2011”. Per quanto riguarda il mancato pagamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre 2011 i deferiti sostengono che le stesse “sono state oggetto di concessione di dilazione da parte dell’Ente impositore, Agenzia delle Entrate di Bari, nel pieno rispetto della previsione di cui all’art. 85, lett. B, par. VII delle NOIF che recita: in caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le Società devono documentare altresì l’avvenuta regolarizzazione degli stessi”. Risulta dagli atti che effettivamente la Società AS Bari s.p.a. ha ottenuto in data 4 maggio 2012 dall’Agenzia delle entrate di Bari un provvedimento che ammetteva la Società stessa alla dilazione dei pagamenti relativi ai due trimestri del’anno 2011 in questione (doc. n. 3 produzione difensiva della Società deferita). Ne deriva che, limitatamente a detta parte del deferimento, alla Società non può essere riconosciuta alcuna responsabilità disciplinare. Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni: • al Sig. Francesco Vinella l’inibizione di mesi 3 (tre); • alla Società AS Bari Spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel campionato 2012/2013. Proscioglie il Sig. Pietro D’Oronzo da ogni addebito.
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