F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (594) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), GAUDIANO CAPONE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl ▪ (nota n. 8863/737 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (594) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), GAUDIANO CAPONE (Procuratore e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl), Società POL. NUOVO CAMPOBASSO Srl ▪ (nota n. 8863/737 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012). La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, con atto del 7 giugno 2012, la Procura federale ha deferito i Signori Ferruccio Capone e Gaudiano Capone, nelle loro rispettive qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante, il primo, e di procuratore e Legale rappresentante, il secondo, della Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 1, comma 1. del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell’art.6 di cui all’allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 e, in particolare, per la mancata trasmissione dei dati di illuminazione, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; All’inizio della riunione odierna il Sig. Ferruccio Capone e la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Ferruccio Capone e la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Ferruccio Capone, sanzione dell’inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per il Sig. Gaudiano Capone. All’odierna riunione sono comparsi l’Avv. Giua per la Procura federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione per il Sig. Capone della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due); l’Avv. Cozzone per la parte deferita, ha concluso per il proscioglimento del suo assistito. Rilevato che la Procura speciale conferita a Capone Gaudiano aveva validità sino al 21.7.2011, sicché i fatti ascritti non possono essere imputati all’odierno deferito, P.Q.M. La Commissione disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Ferruccio Capone; • ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro) per la Società Pol. Nuovo Campobasso Srl; Respinge il deferimento nei confronti del Sig. Gaudiano Capone.
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