F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (595) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO OPPICELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl ▪ (nota n. 8865/738 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012
(595) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO OPPICELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl), Società CARRARESE CALCIO Srl ▪ (nota n. 8865/738 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 07 giugno 2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione:
- il Sig. Fabio Oppicelli, Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl.;
- la Società Carrarese Calcio Srl;
per rispondere:
il Sig. Oppicelli della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare la “ mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;” la Società Carrarese Calcio Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla circostanza del mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare per non aver provveduto a sanare, nel termine ivi prescritto, la “mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;” commettendo così un'omissione qualificata come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Secondo il deferimento infatti con nota pervenuta alla Procura federale in data 29.02.2012, la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC, con riferimento al Comunicato Ufficiale 158/A del 29/04/2011 ed in particolare ai requisiti di tipo B che, come indicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, con lettera del 7 settembre 2011, non risultavano rispettati al momento dell'ammissione ai campionati professionistici, e dopo aver preso atto della successiva comunicazione della lega del 27 gennaio 2012, ha riscontrato che la Società Carrarese Calcio Srl, con riferimento allo stadio dei Marmi di Carrara, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, ed in particolare la “ mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;” All’inizio della riunione odierna la Società Carrarese Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Carrarese Calcio Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Carrarese Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento è proseguito per l’altra parte deferita. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della parte deferita e l'irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione; nessuno è comparso per l’Oppicelli. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue. Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dal deferito, il quale, non hanno rispettato i termini stabiliti dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, ed in particolare la “ mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;”, commettendo così un'omissione qualificata dallo stesso Comunicato Ufficiale come illecito disciplinare sanzionato nella misura ivi indicata. Come riscontrato infatti dalla Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC la Società Carrarese Calcio Srl, con riferimento allo stadio dei Marmi di Carrara, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C. U. 178/A del 9 giugno 2011, non ha provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, come stabilito dal citato Comunicato Ufficiale, il mancato rispetto dell'art. 6 di cui all'allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011, ed in particolare la “ mancata trasmissione dei dati di illuminamento verticale;”, determinando la responsabilità disciplinare del Sig Fabio Oppicelli, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società Carrarese Calcio Srl. II dispositivo La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.334,00 (€ tremilatrecentotrentaquattro/00) per la Società Carrarese Calcio Srl. Irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) al Sig. Fabio Oppicelli.
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