F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (601) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), BORTOLO POZZI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società SPAL 1907 Spa ▪ (nota n. 8872/745 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012
(601) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CESARE BUTELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), STEFANO BENA (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), BORTOLO POZZI (Direttore generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa), Società SPAL 1907 Spa ▪ (nota n. 8872/745 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).
Il Deferimento
Con atto del 7 giugno 2012 la Procura federale deferiva alla scrivente Commissione: • Cesare Butelli, quale Presidente e legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa; • Stefano Bena, quale Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa;
• Bortolo Pozzi, quale Direttore generale e Legale rappresentante della Società Spal 1907 Spa;
• la Società Spal 1907 Spa,
per rispondere:
i Sigg. Cesare Butelli, Stefano Bena e Bortolo Pozzi della violazione di cui all’artt. 1, comma 1, del CGS vigente, in relazione al Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto, entro il termine del 31/12/2011, a sanare il mancato rispetto dell’art. 6 di cui all’allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 ed in particolare ad eliminare la carenza del valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux) nell’impianto Paolo Mazza di Ferrara; la Società Spal 1907 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la violazione ascritta ai propri legali rappresentanti. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini - esperite a seguito della trasmissione da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC alla Procura federale della comunicazione della Lega italiana calcio professionistico del 27.1.12 - emergeva che la società Spal 1907 Spa, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non aveva provveduto, entro il termine del 31/12/2011, ad eliminare la carenza del valore minimo illuminamento verticale medio (500 lux) nell’impianto Paolo Mazza di Ferrara. Alla riunione del 19 settembre 2012 é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 2 (due) di inibizione, ciascuno per Cesare Butelli, Stefano Bena e Bortolo Pozzi e € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda per la Società Spal 1907 Spa. Nessuno è comparso per le parti deferite. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta provato che la società Spal 1907 Spa, in violazione di quanto previsto dal Titolo II, all. C (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 18, del sistema delle licenze nazionali di cui al C.U. n. 158 del 29 aprile 2011, non ha provveduto, entro il termine del 31/12/2011, ad eliminare la carenza del valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux) nell’impianto Paolo Mazza di Ferrara. Sussiste, pertanto, la responsabilità dei legali rappresentanti della Società e quella della società medesima, che deve ritenersi responsabile in via diretta per fatto dei propri legali rappresentanti sussistendo un comportamento illecito commesso dagli stessi. Il dispositivo Per quanto sopra la Commissione disciplinare nazionale infligge ai deferiti Cesare Butelli, Stefano Bena e Bortolo Pozzi, l’inibizione di mesi 2 (due) ciascuno e l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) alla Società Spal 1907 Spa
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