F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012 (604) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO D’ANGELO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Sorrento Calcio Srl), Società SORRENTO CALCIO Srl ▪ (nota n. 8873/746 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 018 del 20 Settembre 2012
(604) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO D’ANGELO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Sorrento Calcio Srl), Società SORRENTO CALCIO Srl ▪ (nota n. 8873/746 pf11-12 SP/pp del 7.6.2012).
La Commissione disciplinare nazionale, • rilevato che, con atto del 7 giugno 2012, la Procura federale ha deferito il Signor Francesco D’Angelo, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Sorrento Calcio Srl, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 1, comma 1. del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, all. C. (Criteri Infrastrutturali Lega Pro) n. 6, del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 158 del 29 aprile 2011, per non aver provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, il mancato rispetto dell’art. 6 di cui all’allegato C del C.U. citato, come modificato dal C.U. dal C.U. 178/A del 9 giugno 2011 e, in particolare, per il mancato adeguamento alla carenza nell’impianto sul valore minimo di illuminamento verticale medio (500 lux), e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; • rilevato che le richiamate norme sanzionano con l’ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00 per il mancato rispetto di ciascuno dei criteri B di cui agli allegati sub A), B) e C); • rilevato che i deferiti non hanno provveduto a sanare, entro il termine del 31 dicembre 2011, la citata carenza rilevata nell’impianto di illuminazione; • rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con l’irrogazione, al Signor Francesco D’Angelo, della sanzione del’inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); • rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; • ritenute congrue le richieste della Procura federale; • ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile
la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Francesco D’Angelo l’inibizione per mesi 2 (due) ed alla Società Sorrento Calcio Srl l’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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