F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012 (519) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOBIA GIOVANNI DE VITA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Ischia Isola Verde a.r.l.) E DELLA SOCIETA’ SSD ISCHIA ISOLA VERDE a.r.l. (nota n. 7595/358pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012 (519) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOBIA GIOVANNI DE VITA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Ischia Isola Verde a.r.l.) E DELLA SOCIETA’ SSD ISCHIA ISOLA VERDE a.r.l. (nota n. 7595/358pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012). Il deferimento Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. De Vita Tobia Giovanni, Presidente e legale rappresentante pro tempore all’epoca della commessa inadempienza, della Società A.S.D. Ischia Isola Verde, per rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 7) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto, entro il termine del 12 luglio ore 12.00, al deposito della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società. 2) la Società A.S.D. Ischia Isola Verde, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale unitamente al difensore dell’A.S.D. Ischia Isola Verde, ha presentato istanza di applicazione della pena ex art. 23 CGS, nei confronti della A.S.D. Ischia Isola Verde, che viene decisa come da Ordinanza che segue: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SSD Ischia Isola Verde, tramite il suo difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS pena base per la Società SSD Ischia Isola Verde, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 670,00 (€ seicentosettanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”. Il procedimento prosegue per il solo Sig. De Vita Tobia Giovanni. La Procura Federale ha richiesto l’applicazione nei confronti del Sig. De Vita Tobia Giovanni, della sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta). 4. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. De Vita Tobia Giovanni per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione della disposizione di cui al punto 7) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti e, in particolare, sulla inosservanza del termine per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 12.00 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovata oltre ogni ragionevole dubbio la violazione posta in essere dal Signor De Vita Tobia Giovanni con altrettanto evidente violazione della norma indicata in epigrafe. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ ammenda di € 670,00 (€ seicentosettanta/00) per la Società SSD Ischia Isola Verde. In accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor De Vita Tobia Giovanni la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta,00).
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