F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012 (509) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: WALTER TOMMASI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Forcoli ASD) E DELLA SOCIETA’ US FORCOLI ASD (nota n. 7579/450pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012 (509) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: WALTER TOMMASI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Forcoli ASD) E DELLA SOCIETA’ US FORCOLI ASD (nota n. 7579/450pf11-12/AM/fda del 23.4.2012). 1. Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Tommasi Walter, Presidente e legale rappresentante, della Società US Forcoli AS.D, per rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere depositato una fidejussione bancaria non conforme al modello prescritto dal punto 6 pag. 2 del C.U., perché carente della clausola di rinuncia dell’azione di regresso e/o surroga. 2) la Società US Forcoli ASD, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva, mediante la quale contestavano gli addebiti loro mossi. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale unitamente al difensore della Società US Forcoli ASD, ha presentato istanza di applicazione della pena ex art. 23 CGS nei confronti della Società US Forcoli ASD, che viene decisa come da separata Ordinanza. In ordine all’altro deferito, nessuno è comparso. La Procura Federale ha pertanto richiesto l’applicazione nei confronti del Sig. Tommasi Walter, della sanzione dell’inibizione di giorni 30. All’inizio della riunione odierna la Società US Forcoli ASD ,tramite il suo difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società US Forcoli ASD, tramite il suo difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS pena base per la Società US Forcoli ASD, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 670,00 (€ seicentosettanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • ammenda di € 670,00 (€ seicentosettanta/00) per la Società US Forcoli ASD; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento prosegue per il solo Sig. Tommasi Walter. 4. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Tommasi Walter per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione della disposizione di cui al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere i deferiti depositato una fidejussione bancaria non conforme al modello prescritto dal punto 6 pag. 2 del C.U., perché carente della clausola di rinuncia dell’azione di regresso e/o surroga. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovata oltre ogni ragionevole dubbio la violazione posta in essere dal Signor Tommasi Walter con altrettanto evidente violazione della norma indicata in epigrafe; P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ ammenda di € 670,00 (seicentosettanta/00) per la Società US Forcoli ASD. In accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Tommasi Walter la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta,00).
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