F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012 (511) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FIORINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Ginnastica e Calcio Sora) E DELLA SOCIETA’ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA (nota n. 7535/430pf11- 12/AM/fda del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012 (511) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FIORINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Ginnastica e Calcio Sora) E DELLA SOCIETA’ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA (nota n. 7535/430pf11- 12/AM/fda del 23.4.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Giovanni Fiorini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 12) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore12,00, dell’attestazione di insussistenza di pendenze debitorie verso la FIGC, le Leghe e le Società affiliate, entro il termine del 12 luglio 2911 ore 12,00;rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giovanni Fiorini, della sanzione del’inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00);rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute ritenuto che alla responsabilità•congrue le richieste della Procura Federale; del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, cp. 1, CGS; PQM Infligge al Signor Giovanni Fiorini l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Ginnastica e Calcio Sora l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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