F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012 (521) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETA’ ACR MESSINA Srl (nota n. 7599/362pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 019 del 21 Settembre 2012
(521) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO MARTORANO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACR Messina Srl) E DELLA SOCIETA’ ACR MESSINA Srl (nota n. 7599/362pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 24 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Bruno Martorano, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, di tutta la documentazione indicata nel richiamato Comunicato Ufficiale n.153 e, precisamente, quella elencata dal n.2 al n.12; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Bruno Martorano, della sanzione del’inibizione per giorni 30 (trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00); rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, cp. 1, CGS; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; PQM infligge al Signor Bruno Martorano l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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