F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 24 Settembre 2012 e su www.figc.it 6) RICORSO DEL CALCIATORE DRASCEK DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 29/CGF del 22 Agosto 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 054/CGF del 24 Settembre 2012 e su www.figc.it 6) RICORSO DEL CALCIATORE DRASCEK DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA NOVARA/SIENA DEL 01.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 537 /1075PF1112/SP/BLP DEL 25 LUGLIO 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012) Il Procuratore Federale della F.I.G.C. (cfr. nota n. 537/1075pf11-12/SP/blp del 25.7.2012), nell’ambito di una vasta indagine che prendeva le mosse da una serie di condotte dirette ad alterare lo svolgimento ed i risultati di alcune competizioni, con riferimento all'incontro di calcio Novara/Siena in data 1.5.2011, deferiva, tra gli altri: - Bertani Cristian; - Drascek Davide; - Gheller Mavillo; - nonché la società Novara Calcio. Gli incolpati (per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, C.G.S.), tutti calciatori della società Novara (chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva), erano accusati, appunto, di aver raggiunto un accordo con alcuni calciatori appartenenti alla società Siena (Carobbio Filippo, Larrondo Marcelo e Viteillo Roberto) finalizzato al raggiungimento di un risultato di pareggio tra le due squadre. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 11 in data 10.8.2012) squalificava i calciatori: - Bertani Cristian per anni 3 e mesi 6; - Drascek Davide, per anni 3 e mesi 6; - Gheller Mavillo - previa riqualificazione dei fatti contestatigli – per mesi 6. La società Novara Calcio veniva sanzionata con la penalizzazione di punti 2 da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. Riassuntivamente la Commissione Disciplinare, in ordine alla citata gara, ha osservato che l’accusa era fondata comprovata altresì dalle acquisizioni testimoniali nonché da riscontri atte a sorreggere le medesime. In particolare ha posto in rilievo, tra l’altro, che: "…Carobbio apprese, prima come “voce” all’interno dello spogliatoio del Siena, poi con certezza, all’esito delle parole dell’allenatore Conte nel corso della riunione tecnica pre-gara, della combine in essere per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell’incontro avuto tra Vitiello, del Siena, e Drascek, del Novara, avvenuto la sera in cui il Siena raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia emerso, nel corso dei vari deferimenti, che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di Vitiello e Drascek, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). Carobbio, contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a Bertani, un’intesa finalizzata a sfruttare l’accordo, già “formalizzato” dalle due squadre, nel sistema delle scommesse. Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, Carobbio chiese conferma della combine a Bertani e Gheller, conferma che gli venne data. Nei minuti finali dell’incontro, Larrondo, altro calciatore del Siena, in vista di un suo possibile ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a Carobbio indicazioni su come doveva muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio…". Avverso detta decisione ha proposto impugnazione il calciatore Drascek, con atto datato 15.8.2012, affidato a sei motivi di ricorso, contestando le conclusioni cui era giunta la Commissione Disciplinare Nazionale. In particolare osservava che tra il deferimento e la convocazione presso la Commissione, sarebbe intercorso uno strettissimo arco temporale che gli impediva una compiuta attività difensiva - quando, di contro, la Procura Federale aveva potuto operare in un arco temporale ben più lungo - dovendo altresì egli sostenere le spese per la copia dei documenti ufficiali. Rilevava poi che gli organi di stampa avrebbero dato notizia dell’esito del procedimento avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale prima ancora della pubblicazione ufficiale della decisione con violazione dell’obbligo di riservatezza. Sottolineava come non vi era alcun concreto movente che sorreggeva l’accordo tra i calciatori delle due squadre in considerazione del fatto che la partecipazione ai play off non avrebbe garantito la promozione così come avvenuto nei quattro campionati precedenti, egli inoltre non aveva preso parte alla gara e non aveva avuto rinnovato il contratto dal Novara; non essendo poi nemmeno stato iscritto sul registro degli indagati da parte della Autorità Giudiziaria competente. Adombrava poi dei vizi della decisione in considerazione delle lacunose e poco credibili dichiarazioni del Carobbio, dichiarazioni che sarebbero altresì inutilizzabili sulla scorta dell’art. 194 c.p.p. in quanto contenenti apprezzamenti personali. In ogni caso l’incontro avuto con il Vitiello, il venerdì sera prima della gara, non avrebbe avuto alcuna valenza finalizzata all’alterazione del risultato, essendo egli legato al Vitiello solo da un rapporto di amicizia, rapporto che numerosissimi altri tesserati che avrebbero preso parte alla gara Novara/Siena (analiticamente elencati nell’impugnazione) anch’essi avevano tra di loro. In buona sostanza mancavano quegli elementi certi ed incontrovertibili idonei a portare all’affermazione di responsabilità. In via subordinata chiedeva che la propria condotta venisse riqualificata in termini di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S.. Per ciò che concerne le contestazioni relative alla presunta violazione del diritto di difesa, si richiama per brevità quanto statuito da questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 41 in data 4.9.2012) al riguardo ove si è osservato che: “…In via preliminare, questa Corte deve, ancora una volta, occuparsi del rilievo, di ordine processuale, secondo il quale la decisione impugnata sarebbe affetta da violazione del principio, di rango costituzionale (oltre che sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo) del "giusto processo", in quanto pronunciata sulla scorta di elementi non emersi in sede dibattimentale ma raccolti nella fase delle indagini dalla Procura Federale, peraltro mediante acquisizione di atti provenienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona. Al proposito, non si possono che richiamare i principi espressi da questa Corte in alcune recentissime pronunce, rese sempre con riferimento ad ipotesi di illecito sportivo messe in luce dall'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona (cfr., tra le altre, la decisione di cui al Com. Uff. n. 23/CGF del 7.8.2012)…… …Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, come è, in effetti, accaduto nel presente giudizio, avendo le difese degli appellanti versato agli atti del procedimento una serie di testimonianze, per così dire a discolpa dei propri assistiti. In sintesi, quindi, del tutto priva di pregio è la questione, agitata in alcuni degli appelli, circa l’esigenza di completare il quadro probatorio anche a mezzo di confronti. Istanza, come detto, che non può trovare comunque accoglimento perché presuppone, erroneamente, l’automatica applicazione di tutti i principi che regolano il giudizio penale al procedimento disciplinare, che a quello sicuramente si informa senza però costituirne una pedissequa e scontata ripetizione che sarebbe, in tal caso, assolutamente inutile e si potrebbe tradurre in una lesione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue caratteristiche di tipicità e specialità…”. E’ poi infondata, per quanto già ampiamente statuito da questa Corte nella richiamata decisione n. 41, l’impugnazione nella parte in cui cerca di contrastare la motivazione della decisione di primo grado in ordine alla sussistenza di elementi comprovanti l’esistenza di atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Novara/Siena del 1°.5.2011. Si osserva ancora che, a questo proposito valgono le osservazioni formulate da questa Corte nel già più volte richiamato Com. Uff. n. 41, riguardo al Vitiello, cui per brevità si rinvia, anche in considerazione del fatto che le due posizioni appaiono essere del tutto speculari. Al riguardo, si è avuto modo di osservare che: “… … … 1) appare del tutto pretestuoso il tentativo della difesa del Vitiello volto ad evidenziare che l'incontro tra il Drascek ed il Vitiello, essendosi svolto due giorni prima dell'incontro, non potrebbe essere individuato come momento perfezionativo della combine, atteso che il Carobbio ed il Gervasoni avrebbero parlato di un accordo perfezionatosi poco prima della partita; ed invero, non si riesce a comprendere perché due giorni prima dell'incontro sarebbe un lasso temporale non compatibile con l'espressione "poco prima della partita"; 2) il fatto che non si conosca il contenuto della conversazione, intercorsa tra il due tesserati, non è di per sé significativo atteso che, in contrario, si dovrebbe pervenire alla assurda conclusione che gli incontri tra tesserati di due squadre, avvenuti a ridosso dell'incontro tra le stesse, potrebbero essere valutati ai fini della verifica della commissione di un illecito sportivo, solo a condizione che fosse captato, mediante intercettazione ambientale, il contenuto degli tessi; 3) l'incontro tra il Drascek ed il Vitiello - che considerato isolatamente, come si sforza di fare la difesa del Vitiello, potrebbe, in effetti, essere considerato, di per sé irrilevante - assume, invece, una valenza significativa se considerato nel coacervo di tutti gli altri elementi acquisiti in sede di indagine; va, infatti, evidenziato come, già prima di quell'incontro, girasse nell'ambiente la "voce" che la partita Novara/Siena potesse essere oggetto, per così dire, di accomodamento atteso che il risultato di parità, poi in effetti scaturito sul campo, era gradito ad entrambe le compagini; si tratta di quella prassi, molto diffusa sul finire dei campionati di calcio, di "non belligeranza" che andrebbe in ogni modo estirpata in quanto costituisce l'humus nel quale possono proliferare (come nel caso che ci occupa al pari di altri verificatisi nel recente passato) vicende che si traducono in veri e propri illeciti sportivi. A quanto sopra, si aggiunga che il Vitiello (calciatore che, nonostante la recente militanza nel Siena, aveva assunto un ruolo molto carismatico nell'ambito dello spogliatoio in quanto titolare inamovibile) risulterà coinvolto, anche se con un minore grado di responsabilità, anche nella combine relativa alla partita Albinoleffe/Siena disputatosi il 29.5.2012; circostanza, quest'ultima, non di poco momento in quanto porta ad escludere che, con riferimento all'incontro con il Drascek, possa parlarsi di un episodio isolato, del tutto insignificante come vorrebbe fare credere la difesa del Vitiello; 4) quanto al fatto che tra il Vitiello ed il Drascek vi sia un reale rapporto di amicizia (circostanza che sarebbe stata esclusa dalla Procura Federale proprio per evidenziare la finalità illecita dell'incontro avvenuto tra i due in data 29.4.2011, mentre sarebbe stata, del tutto contraddittoriamente, valorizzata, agli stessi fini, dalla C.D.N.), questa Corte ritiene che ciò che rileva non è tanto che i predetti calciatori fossero amici quanto che tra gli stessi vi fosse quella consuetudine (che entrambi hanno ammesso sussistere) che poteva agevolare l'abboccamento finalizzato a perfezionare l'accordo volto ad alterare il regolare svolgimento dell'incontro di calcio in argomento. … … …”. Le circostanze addotte dal Drascek che egli, non avendo preso parte alla gara, non poteva aver commesso la violazione nei sensi contestati dalla Procura e fatti propri dal Giudice di primo grado, è, al riguardo, del tutto irrilevante, in quanto il perfezionamento dell'accordo e la conseguente propalazione agli altri calciatori hanno integrato la contestata violazione avendo così le squadre rispettato proprio quanto dal Drascek e dal Vitiello concordato, essendo, peraltro, irrilevante la circostanza che il Drascek non sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. Quanto al fatto, sottolineato dalla difesa, dell’esistenza di altri rapporti di amicizia e colleganza tra svariati calciatori delle due compagini, non appare cogliere nel segno posto che nessuno degli stessi giocatori analiticamente indicati nell’impugnazione risulta, almeno dagli elementi acquisiti dalla Procura e dalle prove fornite dal Drascek stesso, essersi recati, nei giorni precedenti alla gara, nei rispettivi ritiri. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Drascek Davide. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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