F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER BELLIA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Chieti Calcio Srl), e della Società SS CHIETI CALCIO Srl ▪ (nota n. 991/71 pf12-13/SP/blp del 29.8.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012
(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: WALTER BELLIA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Chieti Calcio Srl), e della Società SS CHIETI CALCIO Srl ▪ (nota n. 991/71 pf12-13/SP/blp del 29.8.2012).
La C.D.N., visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale – che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Walter Bellia, e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per la SS Chieti Calcio Srl – e il difensore dei deferiti, che si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria in atti; osserva quanto segue. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Walter Bellia, all’epoca dei fatti contestati Amministratore unico e Legale rappresentante della SS Chieti Calcio Srl, e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero “Chieti”), per rispondere, rispettivamente:
- Il Sig. Walter Bellia della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 7) del CU 146/A del 7 maggio 2012 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2012/13, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2012, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 300.000,00;
- la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Il deferimento è fondato e va accolto. È provato - risultando dalla nota del 6 agosto 2012 con cui la Co.Vi.So.C. ha riscontrato l’inosservanza, da parte del Chieti, all’adempimento previsto dal C.U. 146/A del 7 maggio 2012 sopra richiamato – che la Società abbia posto in essere la violazione contestata e che detta violazione sia ascrivibile, in forza del rapporto di immedesimazione organica, al Sig. Walter Bellia, quale legale rappresentante del Chieti all’epoca dei fatti. A nulla rilevano, in proposito, le argomentazioni difensive del Chieti, la quale ha imputato il ritardo alla circostanza di aver saputo, solo successivamente al deposito, tempestivamente effettuato, che la fideiussione bancaria non era idonea per fatto e colpa – a suo dire – dei soggetti, estranei alla stessa, che si erano fatti carico di ottenerne il rilascio. Si tratta di circostanza che non rileva, avendo la Società l’obbligo di adempiere nei termini, cosa che non è stata, accertandosi preventivamente della validità e della idoneità della fideiussione presentata. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura e cioè la sanzione dell’inibizione di mesi sei in danno del Sig. Walter Bellia e quella della penalizzazione di un punto per la SS Chieti Calcio Srl. P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Walter Bellia e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per la SS Chieti Calcio Srl, da scontarsi nel campionato 2012/13.
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