F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO FILIPPELLA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SC Vallee D’Aoste Srl), e della Società SC VALLEE D’AOSTE Srl ▪ (nota n. 989/76 pf12-13/SP/blp del 29.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO FILIPPELLA (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SC Vallee D’Aoste Srl), e della Società SC VALLEE D’AOSTE Srl ▪ (nota n. 989/76 pf12-13/SP/blp del 29.8.2012). Con atto del 29/8/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Filippo Filippella, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e Legale rappresentante della SC Vallèe D’Aoste Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 7), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7/5/2012, per non aver provveduto, entro il termine del 30/6/2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 300.000,00; B) la Società SC Vallèe D’Aoste Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte ascritte al proprio rappresentante legale pro-tempore. Il Sig. Filippo Filippella ha fatto pervenire, in difesa propria e della SC Vallèe D’Aoste Srl, una memoria difensiva con la quale, ricostruiti i fatti, ha evidenziato: - che il termine di presentazione della fideiussione non è da intendersi perentorio, attesa la possibilità di consegnare la polizza successivamente alla scadenza del 30/6/2012; - di aver trasformato la ASD in Società di capitali incorrendo in tutti gli adempimenti previsti che hanno comportato un ritardo nel rilascio della polizza “neanche un mese a disposizione (…) per poter definire la trasformazione societaria (…) ed ottenere la polizza fideiussoria”; - la Società e il Suo Presidente non sarebbero punibili poiché il ritardo nel rilascio e nella presentazione della fideiussione deriverebbe dalla “oggettiva impossibilità di ottenere in meno di un mese una polizza fideiussoria” e non da colpa o dolo dei deferiti. Conclude chiedendo “di non dovere applicare alcuna sanzione a carico della Srl Vallée d’Aoste né del suo Presidente, Ing. Filippo Filippella. In subordine, applicare la sanzione minima edittale prevista”. Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Filippo Filippella la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e per la SC Vallèe D’Aoste Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per le parti deferite. Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Il Titolo I), paragrafo III), lettera C), prevede che la inosservanza del termine del 30/6/2012 con riferimento agli adempimenti dei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima lettera costituiscono illecito disciplinare sanzionato con la penalizzazione di n. 1 punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2012-2013, senza attribuire al termine la qualità di perentorietà indicata dai deferiti nella loro difesa. Si ritiene, inoltre, che le asserite difficoltà incontrate dalla Vallèe D’Aoste nella trasformazione da ASD a Srl, difficoltà peraltro non documentate, non possano giustificare il ritardo in cui è incorsa la Società medesima nella presentazione della fideiussione. Neppure, quindi, è possibile ricondurre le asserite difficoltà incontrate dal sodalizio sportivo, per la sua trasformazione e per il rilascio della polizza, nell’istituto della “oggettiva impossibilità”. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa CommissionE ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Filippo Filippella la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla SC Vallèe D’Aoste Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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