F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENZO CORVEZZO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Treviso Srl), e della Società FC TREVISO Srl ▪ (nota n. 1009/75 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RENZO CORVEZZO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Treviso Srl), e della Società FC TREVISO Srl ▪ (nota n. 1009/75 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012). Con atto del 30/8/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Renzo Corvezzo, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società F.C. Treviso Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 7), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7/5/2012, per non aver provveduto, entro il termine del 30/6/2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di Euro 600.000,00; B) la Società FC Treviso Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS vigente, delle condotte ascritte al proprio rappresentante legale. All’inizio della riunione odierna il Sig. Renzo Corvezzo, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Renzo Corvezzo, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Renzo Corvezzo, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società deferita. Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la FC Treviso Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Il difensore della Società deferita ha chiesto irrogarsi la sanzione minima. Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Quest’ultimo comporta l’accoglimento delle richieste della Procura federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Renzo Corvezzo. Infligge la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) per la FC Treviso Srl, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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