F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELANGELO CONDÓ (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl), BENITO COPPOLA (all’epoca dei fatti Segretario Generale Legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl), e della Società US LATINA CALCIO SRL (nota n. 1011/74 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012
(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELANGELO CONDÓ (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl), BENITO COPPOLA (all’epoca dei fatti Segretario Generale Legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl), e della Società US LATINA CALCIO SRL (nota n. 1011/74 pf12-13/SP/blp del 30.8.2012).
La CDN, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale – che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno dei Sig.ri Michelangelo Condò e Benito Coppola, e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per la US Latina Calcio Srl – e il difensore dei deferiti, che si è riportato alle conclusioni rassegnate nella memoria in atti; osserva quanto segue. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Michelangelo Condò, Presidente e Legale Rappresentante della US Latina Calcio Srl, il Sig. Benito Coppola, Segretario generale e Legale rappresentante della US Latina Calcio e quest’ultima Società (di seguito anche detta la “Società” ovvero “Latina”), per rispondere, rispettivamente: - i Sig.ri Michelangelo Condò e Benito Coppola della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo III), lettera C), punto 7) del C.U. 146/A del 7 maggio 2012 ai fini dell’ammissione ai campionati professionistici 2012/13, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2012, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00; - la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, Del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti. Il deferimento è fondato e va accolto. È provato – risultando dalla nota del 6 agosto 2012 con cui la Co.Vi.So.C. ha riscontrato l’inosservanza, da parte del Latina, all’adempimento previsto dal C.U. 146/A del 7 maggio 2012 sopra richiamato – che la Società abbia posto in essere la violazione contestata e che tale violazione sia ascrivibile, in forza del rapporto di immedesimazione organica, ai Sig.ri Condò e Coppola, quali legali rappresentanti del Latina. A nulla rilevano, in proposito, le difese del Latina, la quale ha imputato il ritardo a un “mero disguido tecnico-contabile”, né quelle del Sig. Coppola, finalizzate a sostenere un’estraneità dello stesso da ogni responsabilità al riguardo perché non avente deleghe a operare sui conti bancari della Società. In entrambi i casi le difese non portano a escludere una responsabilità dei deferiti, perché la Società doveva farsi carico, nei termini, di depositare la fideiussione richiesta, mentre, per ciò che attiene al Sig. Coppola, questi risulta essere legale rappresentante della Società. In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura e cioè la sanzione dell’inibizione di mesi sei in danno, rispettivamente, dei Sig.ri Michelangelo Condò e Benito Coppola e la sanzione della penalizzazione di un punto per la U.S. Latina Calcio Srl P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ai tesserati Sig.ri Michelangelo Condò e Benito Coppola e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto per la US Latina Calcio Srl, da scontarsi nel campionato
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