F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012 (73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), e della Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 1049/77 pf12-13/SP/blp del 3.9.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021 del 25 Settembre 2012
(73) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO ZANON (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AS Casale Calcio Srl), e della Società AS CASALE CALCIO Srl ▪ (nota n. 1049/77 pf12-13/SP/blp del 3.9.2012).
Con atto del 3/9/12 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare: 1. il Sig. Zanon Giorgio, all’epoca dei fatti contestati Amministratore unico e Legale rappresentante della AS Casale Calcio Srl;
2. la Società AS Casale Calcio Srl;
per rispondere:
A) il Signor Zanon Giorgio:
della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 4) e 7), nonché lett. A), punto 1), e lett D), punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7.05.2012, per non aver provveduto, entro il termine del 30.06.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 300.000,00 e della documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai propri tesserati in ragione di contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; nonché per non aver provveduto, entro il termine del 6.07.2012, al deposito della documentazione attestante il ripianamento totale della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2011 e il superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile;
B) la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. Il tutto a fronte della comunicazione della Covisoc del 6/8/12 con cui si ufficializzava di aver riscontrato l’omesso deposito della sopra indicata documentazione, da parte della Società, entro i termini del 30/6/12 e 6/7/12. Si è difesa la Società incolpata ammettendo i fatti, ma affermando che le violazioni sarebbero state poste in essere allorquando la Società era di proprietà di altri soggetti e che solo dopo l’ingresso dei nuovi soci la grave situazione finanziaria (cui i ritardi sarebbero da imputare) sarebbe stata risolta. Ha poi affermato che nella specie si sarebbe trattato di un mero ritardo di pochi giorni. Circa il tardivo deposito dell’originale della fideiussione ha eccepito che, nella specie, la responsabilità ricadrebbe sulla Allianz Bank Financial Advisor, la quale le avrebbe rilasciato una fideiussione che solo successivamente al deposito (avvenuto tempestivamente) si sarebbe rivelata falsa. All’udienza del 24/9/12, la Procura ha chiesto 4 (quattro) punti di penalizzazione per la Società e 12 (dodici) mesi di inibizione per il Legale rappresentante; la difesa degli incolpati ha chiesto applicarsi la sanzione minima edittale. È doveroso evidenziare che l’omesso o tardivo deposito della documentazione di cui ai capi di incolpazione costituisce un’indubbia violazione, dovendosi ritenere perentori i termini del 30/6/12 e 6/7/12; diversamente non avrebbero ragione di esistere le specifiche sanzioni previste proprio per il loro mancato rispetto. Ciò detto, si deve osservare che nella specie la Commissione ritiene documentalmente provato (cfr. comunicazione Covisoc del 6/8/12: comunque la ricostruzione dei fatti è stata ammessa anche dalla Società deferita) che alla scadenza del 30/6/12 la Società non aveva depositato l’originale di idonea fideiussione bancaria a prima richiesta e la documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai propri tesserati in ragione di contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico e che alla scadenza del 6/7/12 non era stata depositata la documentazione attestante il ripianamento totale della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2011 e il superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile. Circa il deposito della fideiussione, la Commissione ritiene che il deposito tempestivo di una garanzia falsa non sia idoneo a scagionare la Società deferita, atteso che la ratio della norma prevede, ovviamente, che debba essere depositato un atto idoneo, il quale, nella specie, è stato oggettivamente depositato quando era ormai scaduto il termine normativamente previsto. Infine, è doveroso evidenziare che la Società non può certo essere prosciolta per il semplice fatto che gli atti disciplinarmente rilevanti siano stati posti dal precedente Legale rappresentante o dalla vecchia proprietà o dai vecchi dirigenti, in quanto se si dovesse ritenere accettabile tale principio, sarebbe sufficiente mutare l’organo di rappresentanza subito dopo che una Società ha commesso un illecito disciplinare. Da ultimo, va evidenziato che nella specie si è trattato non di una, ma di ben quattro omissioni. Da tali omissivi comportamenti (indipendentemente dal successivo, ma comunque tardivo deposito della citata documentazione) scaturisce un’indubbia responsabilità disciplinare a carico dei deferiti, per la violazione dell’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 4) e 7), nonché lett. A), punto 1), e lett D), punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7.05.2012. P.Q.M. la Commissione delibera di irrogare al Sig. Zanon Giorgio la sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici) e alla AS Casale Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella vigente stagione sportiva.
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