F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 27 Settembre 2012 (591) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO COZZA (all’epoca dei fatti Allenatore della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl) Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl • (nota n. 9124/1015 pf 11-12/AM/ma del 18.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 022 del 27 Settembre 2012
(591) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO COZZA (all’epoca dei fatti Allenatore della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl) Società CATANZARO CALCIO 2011 Srl • (nota n. 9124/1015 pf 11-12/AM/ma del 18.6.2012).
Il Procuratore federale con provvedimento del 18.6.2012 ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
• Sig. Francesco Cozza, all’epoca dei fatti allenatore della Società Catanzaro Calcio 2011 Srl;
• Società Catanzaro Calcio 2011 Srl. Per rispondere il primo della violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 1 e 5 commi 1 e 5, CGS, per aver rilasciato alla stampa dichiarazioni pubbliche idonee a ledere direttamente il prestigio, la reputazione del Direttore di gara e la credibilità dell’Istituzione federale nel suo complesso e nella fattispecie della struttura arbitrale; la seconda, a norma dell’art. 4, comma 2 del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, della violazione imputata al proprio allenatore. All’inizio della riunione odierna il Sig. Francesco Cozza e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Francesco Cozza e la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Cozza, sanzioni della squalifica per 2 (due) giornate di campionato oltre all’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 1 (una) giornata di campionato e € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); pena base per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl, sanzione dell’ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • squalifica per 1 (una) giornata di campionato e ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) per Francesco Cozza; • ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) per la Società Catanzaro Calcio 2011 Srl ; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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