F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 27 Settembre 2012 (308) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MASSIMO PUGLIESE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. US Avellino Spa) (nota n. 8949/321pf08-09/SP/blp dell’11.6.2012). (309) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MASSIMO PUGLIESE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. US Avellino Spa) (nota n. 8948/313pf08-09/SP/blp dell’11.6.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 27 Settembre 2012
(308) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MASSIMO PUGLIESE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. US Avellino Spa) (nota n. 8949/321pf08-09/SP/blp dell’11.6.2012).
(309) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI MASSIMO PUGLIESE (all’epoca dei fatti Amministratore Unico della Soc. US Avellino Spa) (nota n. 8948/313pf08-09/SP/blp dell’11.6.2012).
La Procura Federale della FIGC, con lettera n. 8949/321 datata 11 giugno 2012, riprende in esame la condotta dell' US Avellino Spa, già deferita a questa Commissione in data 7 febbraio 2011 per la mancata esecuzione spontanea, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale pronunciato il 14.04.2008, delle provvigioni spettanti all'Agente Giocondo Martorelli, liquidate complessivamente nella somma di euro 9.000, oltre IVA ed interessi legali, nonché delle ulteriori somme come da quantificazione riportata nell'atto di deferimento. Sotto la stessa data, con lettera n. 8948/313, la Procura rappresenta analogo caso di mancata esecuzione spontanea da parte della US Avellino, nei termini previsti dal lodo arbitrale del 17.06.2008, delle provvigioni spettanti all'Agente Matteo Roggi, per complessivi euro 30.000, oltre Iva ed interessi di mora, nonché delle ulteriori somme puntualmente quantificate nelle motivazioni del lodo. Tenuto conto che, nelle more, alla società è stata revocata con provvedimento dell'11.02.2011 l'affiliazione alla Federazione a seguito della pronuncia di fallimento da parte del Tribunale civile di Avellino, per cui è venuto meno nei suoi confronti ogni addebito di illecito amministrativo in materia gestionale ed economica, la stessa Procura, ad integrazione e in sostituzione dei precedenti provvedimenti, fatta salva la parte motiva, deferisce a questa Commissione solamente il signor Massimo Pugliese, all'epoca dei fatti Amministratore unico della società, per la mancata estinzione delle obbligazioni scaturenti dai suddetti lodi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società stessa. In via preliminare, questa Commissione dispone che, su richiesta del rappresentante della Procura, i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, in quanto riguardano la stessa società e la stessa fattispecie. Nel merito, con lodi arbitrali, rispettivamente n. 31 del 14.04.2008 e n. 11 del 17.06.2008, la Camera Arbitrale della FIGC, accogliendo i ricorsi presentati dal Martorelli e dal Roggi, ha condannato la US Avellino a pagare ai due Agenti ricorrenti le somme riportate in dettaglio nell'atto di deferimento. La Commissione Agenti dei calciatori a sua volta ha attestato con formali informative inviate alla Procura Federale in data 22 e 23 settembre 2008 che i lodi erano stati regolarmente notificati alla società ma la decisione della Camera Arbitrale non aveva trovato esecuzione nei termini. Alla luce dei successivi sviluppi connessi alla dichiarazione di fallimento della US Avellino, viene meno la responsabilità diretta della stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, mentre permane la responsabilità dell'amministratore unico della società all'epoca dei fatti, Massimo Pugliese, che deve rispondere della violazione di cui all'art. 8, comma 15, del CGS in relazione all'art. 11, comma 1, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato “B” al regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di calciatori, in quanto ha violato l'obbligo di adempiere spontaneamente, nei termini di trenta giorni dalla notifica, alle obbligazioni scaturenti dai lodi arbitrali. Nel corso dell'udienza del 27 settembre 2012, il rappresentante della Procura, tenendo conto dei due diversi inadempimenti, riuniti per connessione, ha concluso chiedendo nei confronti del Pugliese l'ammenda di € 20.000,00. Per l'interessato nessuno è intervenuto. Le circostanze riportate sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito rilevato dalla Procura federale del mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato nei confronti del signor Massimo Pugliese, all'epoca dei fatti Amministratore unico della società US Avellino, nel frattempo non più affiliata alla FIGC per fallimento. In merito alla sanzione, questa Commissione, alla luce della vigente normativa Federale e dei minimi edittali, viste la responsabilità del deferito e la reiterazione del comportamento inadempiente, accertate altresì le responsabilità come da deferimento, ritiene congrua nei confronti di Massimo Pugliese l’inibizione di mesi otto. P.Q.M. Infligge al sig. Massimo Pugliese l’inibizione per mesi 8 (otto).
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