F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 27 Settembre 2012 (588) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMANUELA GIACOMELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi), GLORIANO ALLOISIO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Lerma Capriata) E DELLE SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI E ACD LERMA CAPRIATA (nota n. 8996/152pf11-12/AM/ma del 13.6.2012). (589) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMANUELA GIACOMELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi), GLORIANO ALLOISIO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Lerma Capriata) E DELLE SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI E ACD LERMA CAPRIATA (nota n. 9032/153pf11-12/AM/ma del 13.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023 del 27 Settembre 2012 (588) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMANUELA GIACOMELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi), GLORIANO ALLOISIO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Lerma Capriata) E DELLE SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI E ACD LERMA CAPRIATA (nota n. 8996/152pf11-12/AM/ma del 13.6.2012). (589) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: EMANUELA GIACOMELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Aquanera Comollo Novi), GLORIANO ALLOISIO (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ACD Lerma Capriata) E DELLE SOCIETA’ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI E ACD LERMA CAPRIATA (nota n. 9032/153pf11-12/AM/ma del 13.6.2012). Con atto del 13 giugno 2012, il Procuratore Federale Vicario ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare: - la sig.ra Emanuela Giacomello, nella sua qualità di Presidente della società ASD Aquanera Comollo Novi, ed il sig. Gloriano Alloisio, in quella di Presidente della società ACD Lerma Capriata, per rispondere entrambi della violazione di cui all’ art. 1 comma 1 CGS, in relazione all’art. 96 NOIF, per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva ed in particolare per avere, in concorso tra di loro, mediante il fittizio trasferimento del calciatore Alessandro Ruvio alla soc. ACD Lerma Capriata, eluso la disposizione di cui all’art. 96 delle NOIF, con lo scopo di non far corrispondere dalla società ASD Aquanera Comollo Novi il premio di preparazione dovuto alla società FBC Derthona 1908; - le società ASD Aquanera Comollo Novi e ACD Lerma Capriata, entrambe della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del CGS, a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto ai propri Presidenti. Con altro atto del 13 giugno 2012, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare: La sig.ra Emanuela Giacomello, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Aquanera Comollo Novi, ed il sig. Gloriano Alloisio, nella sua qualità di Presidente della società A.C.D. Lerma Capriata, per rispondere entrambi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 96 N.O.I.F., per essere venuti meno al dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva ed in particolare per avere, in concorso tra di loro, mediante il fittizio trasferimento del calciatore Piercarlo Di Giuseppe alla soc. A.C.D. Lerma Capriata, eluso la disposizione di cui all’art. 96 delle N.O.I.F., con lo scopo di non far corrispondere dalla società A.S.D. Aquanera Comollo Novi il premio di preparazione dovuto alla società F.B.C. Derthona 1908; - le società A.S.D. Aquanera Comollo Novi e A.C.D. Lerma Capriata, della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto ai propri Presidenti. Alla riunione del 27.09.2012 è comparso l’avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale, e gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone per la sig.ra Giacomello. Nessuno altro è comparso. Preliminarmente la CDN, su richiesta delle parti, provvede alla riunione dei procedimenti sopra epigrafati nn. 588 e 589, da ritenersi connessi oggettivamente e soggettivamente. Di seguito, con l’accordo della Procura federale, la sig.ra Emanuela Giacomello tramite il proprio legale ha richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento la sig.ra Emanuela Giacomello, tramite il suo legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base inibizione per mesi cinque, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS all’inibizione per mesi tre e giorni dieci”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento prosegue per gli altri deferiti. Esaminati gli atti ed i documenti, ivi incluse le note difensive del sig. Alloisio; ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - 5 mesi di inibizione al sig. Gloriano Alloisio; - €. 7.500,00 di ammenda alla società ASD Aquanera Comollo Novi; - €. 3.000,00 di ammenda alla società ACD Lerma Capriata. considerato che nella fattispecie, appare accertata la condotta elusiva dei deferiti, tanto che la Società avente diritto, pur avendo inoltrato rituali richieste alla competente Commissione premi di preparazione, si è vista respingere entrambi i ricorsi, sia con riferimento alla posizione del calciatore Ruvio Alessandro sia con riferimento a quella del calciatore Di Giuseppe Piercarlo; rilevato quanto innanzi, risultando pertanto provata la violazione contestata ai soggetti deferiti. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) e giorni 10 (dieci) alla sig.ra Emanuela Giacomello. In accoglimento del deferimento, ritenuta la continuazione, appare equo irrogare al sig. Gloriano Alloisio la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione, alla società ASD Aquanera Comollo Novi l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00), alla Società ACD Lerma Capriata l’ammenda di €. 900,00 (novecento/00).
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