COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 27/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: ARENZANO – CAMPESE del 09.09.2012 terminata con il risultato di 4 – 2

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 27/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: ARENZANO - CAMPESE del 09.09.2012 terminata con il risultato di 4 – 2 Il giudice Sportivo Premesso che in relazione alla gara a margine la società CAMPESE F.B.C. ha proposto rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine alla “posizione irregolare” del calciatore Lorenzo PITTALUGA della società ARENZANO F.C., classe 1994, schierato in campo con il nr. 1, nonostante, a parere della reclamante, pendesse ancora nei suoi confronti la squalifica relativa ad una sanzione complessiva di tre giornate inflittagli dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti con decisone pubblicata nel C.U. nr. 210 del 04.06.2012 in merito alla gara Arenzano – Liventina Gorghense del 02.06.2012, disputata nel campionato Nazionale Juniores della scorsa stagione sportiva. Considerato che, a sostegno delle proprie tesi, la società reclamante cita il 6° comma dell’art. 22 del C.G.S., che testualmente recita “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”; aggiungendo, poi, che la prima partita utile nella quale iniziare a scontare la squalifica sarebbe stata la gara in questione; infine, al fine di rafforzare le proprie argomentazioni la reclamante evidenzia il sacrosanto principio giuridico dell’effettività della sanzione, che deve essere comunque scontata e non affidata alla discrezionalità delle società nella scelta della competizione nella quale far scontare la squalifica. Rilevato che in relazione alla partita in epigrafe la società reclamante chiede l’attribuzione della vittoria e la conseguente sanzione della perdita della gara nei confronti dell’ARENZANO; Considerato che la società ARENZANO ha ritualmente depositato le proprie controdeduzioni sostenendo, invece, che dalla lettura complessiva dell’art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S., emergerebbe la regolarità della posizione del calciatore Lorenzo Pittaluga che, in quanto nato nel 1994, apparterebbe ancora alla categoria juniores quale tesserato “in quota”. Aggiunge ancora la reclamata che, nella corrente stagione sportiva, il medesimo calciatore non ha cambiato né società, né tantomeno categoria di appartenenza. Anche la società reclamata, cosi come la reclamante, fornisce la propria posizione rispetto al principio dell’afflittività della sanzione, evidenziando, in buona sostanza che nel caso specifico, comunque, la norma appare chiara precisa e circostanziata. Rilevato, altresì, che in relazione alla partita in epigrafe la società reclamata insiste per il rigetto del reclamo; Ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali risulta che, in effetti, il calciatore Lorenzo PITTALUGA, classe 1994, era stato squalificato per tre giornate dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti - come da Comunicato Ufficiale nr. 210 del 04.06.2012, Tenuto conto che il calciatore Lorenzo Pittaluga è nato nel 1994, e dunque secondo quanto previsto dalle norme federali appartiene alla categoria juniores come atleta in “quota”, ai fini della presente decisione, occorre dirimere il dubbio in ordine a quale competizione il predetto giocatore sconta la squalifica: campionato prima squadra o Campionato Juniores Regionale? La regola è che le squalifiche devono essere scontate integralmente nel campionato di competenza (art. 22/3 C.G.S.), ma nel caso specifico il campionato finisce e, a far tempo dalla stagione sportiva successiva, il calciatore Lorenzo Pittaluga, in virtù della propria età, continua a mantenere la medesima categoria Juniores sempre come calciatore “in quota”. Analizzando nello specifico la normativa e tenuto conto dei pareri interpretativi della Corte Federale, attualmente la situazione è la seguente: l’art. 22/3 C.G.S. dispone la regola: 3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Al comma 6 del medesimo articolo 22 C.G.S., dapprima ci si imbatte con la continuazione della regola: 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Successivamente, in prosecuzione, è disciplinata l’eccezione alla regola: Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3.. - Dopo il breve excursus normativo occorre tenere in debita considerazione la circostanza - non proprio trascurabile ai fini della presente decisione - che il calciatore Lorenzo Pittaluga, non ha cambiato società, né tantomeno ha cambiato categoria d’appartenenza nell’ambito del Settore Giovanile Scolastico, giacché la categoria Juniores non è posta sotto l’egida del S.G.S. Ne deriva che la fattispecie è disciplinata dalla regola dell’art. 22/3 e 22/6 C.G.S.: il calciatore deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale milita nella stagione successiva, ove nel caso specifico l’atleta Lorenzo Pittaluga può partecipare al Campionato Juniores Regionale come calciatore “in quota”. Ora, vero è che in questi casi - anche dopo la previsione federale che prevede l’obbligo per le società di impiegare alcune categorie di giovani nei campionati di serie D, Eccellenza e Promozione - la norma potrebbe nella pratica applicazione minare il principio dell’afflittività ed effettiva esecuzione della sanzione, che deve comunque essere scontata, senza lasciare spazio alla discrezionalità di scelta delle società in quale competizione scontare la sanzione. Tuttavia, nel caso specifico la portata della norma è piuttosto chiara, e come d’altronde, anche, la Corte Federale ha avuto modo di argomentare (anche nel caso “Errico” citato dalle reclamanti), essa va letta nel suo significato letterale, e che dunque la pena inflitta al calciatore sia dallo stesso effettivamente scontata nella stagione successiva, nella squadra di sua militanza, ed in gare omogenee (e, quindi, tipologicamente corrispondenti) a quelle nelle quali era maturata la condotta punita. Ed è evidente che nel caso che ci occupa il campionato omogeneo è il medesimo della scorsa stagione sportiva, non avendo il calciatore Lorenzo PITTALUGA cambiato squadra né categoria di appartenenza, essendo la società Arenzano regolarmente iscritta al campionato juniores. Occorre, ancora sottolineare che la reclamante nei propri motivi di reclamo cita alcune decisioni degli organi di Giustizia Sportiva, compresa una decisione di questo stesso giudice sportivo della scorsa stagione sportiva afferente al caso “Battaglia”; orbene, nello specifico si tratta di decisioni che hanno preso in considerazione posizioni soggettive di giocatori fuori quota o di giocatori che avevano comunque cambiato società o categoria di appartenenza, e che dunque non possono essere accostati al caso che ci occupa, ove comunque continua a sussistere il carattere di omogeneità dei campionati, che esclude a priori il ragionamento che questo stesso giudice sportivo aveva elaborato in ordine all’obbligo di scontare la squalifica residua in qualunque tipo di gara cronologicamente disputata dalla società di attuale appartenenza del calciatore e successiva rispetto alla squalifica. Nel caso che ci occupa il calciatore Lorenzo PITTALUGA non ha cambiato società, è rimasto nell’organico della medesima società con la posizione soggettiva di calciatore “in quota” in relazione al campionato Juniores Regionale, per cui secondo la normativa federale in vigore sconta la squalifica nell’omologo Campionato Juniores. Ritiene, pertanto, questo Giudice Sportivo, che nel caso specifico il principio da seguire è quello dell’omogeneità delle competizioni che tende a far in modo che la squalifica venga scontata in competizioni tipologicamente corrispondenti a quelle in cui il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Ne consegue che, al momento in cui il calciatore Lorenzo Pittaluga è sceso in campo per disputare la gara oggetto del presente reclamo aveva titolo per partecipare in quanto la residua squalifica va scontata nell’omologo campionato juniores della nuova stagione sportiva. A questo proposito è opportuno citare il parere della Corte Federale espresso con il C.U. nr. 12. del 12.01.2004 in merito alla richiesta di chiarimento per la posizione degli juniores, in cui è stata fornita la seguente testuale conclusione: “un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di separatezza tra gare di campionato e gare di coppa”. – Alle luce delle suddette considerazioni è ovvio che diverso ragionamento si sarebbe seguito se la società ARENZANO non si fosse iscritta al campionato Juniores, o se il giocatore non avesse avuto più titolo per partecipare al campionato Juniores, oppure se il giocatore Pittaluga avesse cambiato società di appartenenza; si pensi ad esempio ad un giocatore del 1992 che nella stagione sportiva precedente partecipa come fuori quota ad un campionato Juniores ed al termine della stagione sportiva gli residuano ancora giornate di squalifiche, non avrebbe potuto certamente scontarle nel campionato juniores della successiva stagione perché non avrebbe nessun titolo per parteciparvi, nemmeno come fuori quota, e di conseguenza sconta la sanzione solo ed esclusivamente in gare della prima squadra. Tale esempio corrisponde esattamente al caso “ERRICO”, dettagliatamente esposto dalla reclamante a sostegno della loro tesi nell’ambito dei motivi di reclamo, ma come si è ampiamente illustrato le posizioni di “ERRICO” e “PITTALUGA” non sono proprio identiche: ERRICO, classe 1987, aveva partecipato nella stagione 2008/2009 al campionato Beretti di Lega Pro con la società Giacomense già come “fuori quota non annualizzato” (come da C.U. nr. 2/L del 3.7.2008 della Lega PRO poteva partecipare, nella sola fase eliminatoria e non alla fase finale, indipendentemente dall’anno di nascita) e di conseguenza vi era il rischio che nella stagione successiva si venisse a creare una situazione di incertezza sull’effettiva esecuzione della squalifica, qualora non avesse più partecipato a gare del medesimo campionato, com’è ragionevole attendersi per un giocatore che si trovi in tale posizione soggettiva, ove qualsiasi giocatore della rosa, anche il meno giovane di età può partecipare al campionato Beretti; soggettivamente diversa, invece, si presenta la posizione del giocatore PITTALUGA, che, nella stagione 2011/2012 partecipa come calciatore “in quota” al campionato juniores e nella stagione successiva 20121/2013 mantiene, ancora come giocatore “in quota”, la medesima posizione per partecipare al Campionato juniores Regionale Ligure. Per le suesposte considerazioni, questo GS ritiene che il calciatore Lorenzo PITTALUGA abbia partecipato, in posizione regolare alla gare di cui all’epigrafe, P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo presentata dalle società CAMPESE di omologare il risultato conseguito sul campo di incamerare la tassa di reclamo
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