COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 27/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 101 (stagione 2011-2012) – Deferimento dl signor Chiaffitella Davide, calciatore tesserato AS Andora ASD, per violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 30 commi 1, 2, 3, 4 dello Statuto Federale e dell’AS Andora ASD per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 27/09/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 101 (stagione 2011-2012) – Deferimento dl signor Chiaffitella Davide, calciatore tesserato AS Andora ASD, per violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 30 commi 1, 2, 3, 4 dello Statuto Federale e dell’AS Andora ASD per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, il Procuratore Federale, svolti gli opportuni accertamenti, ha deferito alla Commissione Disciplinare: Davide Chiaffitella, calciatore tesserato per l’AS Andora ASD, per violazione dell’art. 1 c. 1 del CGS in relazione all’art. 30 commi 1, 2, 3 e 4 dello Statuto Federale; AS Andora ASD, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato. I fatti In sede istruttoria la Procura Federale ha accertato che il calciatore Davide Chiaffitella, a seguito di un diverbio col signor Mario Pisano (allenatore all’epoca dei fatti tesserato per l’AS Andora ASD) sul pagamento di rimborsi spesa, ha depositato in data 15 luglio 2011 querela contro il medesimo alla Procura della Repubblica. Il Chiaffitella, in data 13 luglio 2011, aggredito, minacciato e insultato dal Pisano, fu costretto a farsi ricoverare presso l’Ospedale di Albenga, con la prognosi di dieci giorni, poi prorogati di ulteriori dieci giorni, per trauma distorsivo al rachide cervicale e trauma cranico. Il tutto come meglio precisato nell’atto di deferimento. Accertato altresì che il signor Davide Chiaffitella ha depositato querela contro il Pisano senza aver richiesto l’autorizzazione alla Federazione Italiana Gioco Calcio, violando così il disposto dell’art. 30 dello Statuto Federale sul vincolo di giustizia, la Procura Federale ha disposto il deferimento del calciatore per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e, per responsabilità oggettiva, dell’AS Andora ASD. Quanto al Pisano, questi è stato deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico in ossequio al disposto dell’art. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico. Il dibattimento Si è svolto in data odierna, dopo il rinvio dell’udienza del 18 giugno 2012, dovuto all’assenza del P.F. a causa d’improvvisa indisposizione; sono presenti il signor Davide Chiaffitella, che non si è avvalso della facoltà di depositare memorie difensive, e l'avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale, che ha chiesto vedersi affermata la colpevolezza delle parti deferite con la richiesta delle seguenti sanzioni: Davide Chiaffitella, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società AS Andora ASD: squalifica per mesi sei e ammenda di € 500,00; Società AS Andora ASD: ammenda di € 500,00. Il signor Davide Chiaffitella, intervenuto in giudizio, ha riproposto e confermato le ragioni esposte all’inquirente (riportate integralmente anche sull’atto di deferimento) che l’avevano indotto a rivolgersi alla magistratura ordinaria senza richiedere la preventiva autorizzazione alla F.I.G.C. Le conclusioni La Commissione Disciplinare, esaminata la documentazione allegata all’atto, ritenuta incontrovertibilmente dimostrata la colpevolezza del deferito, accoglie il deferimento e le richieste sanzionatorie della Procura Federale, che appaiono applicabili al caso poiché circoscritte nei minimi edittali previsti dall’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, per la tipologia d’infrazione. Il dispositivo .La Commissione Disciplinare infligge al signor Davide Chiaffitella la squalifica per mesi sei oltre all’ammenda di € 500,00 e condanna l’AS Andora ASD al pagamento dell’ammenda di € 500,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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