COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 25/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BOYS BELLINZAGO CALCIO 5 – BERGAMO CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 25/09/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BOYS BELLINZAGO CALCIO 5 - BERGAMO CALCIO A 5 La società Bergamo Calcio a 5 ha inviato reclamo col quale sostiene che la gara in oggetto si è svolta in modo irregolare in quanto la società Boys Bellinzago contravvenendo alla vigente normativa riguardante l’utilizzo dei calciatori appartenenti a determinate fasce d’età (cosiddetti giovani) ha provveduto ad inserire nella distinta ufficiale solamente due calciatori nati dal 1-1-1990 anziché i tre previsti. Per tal motivo chiede a carico della società Boys Bellinzago l’applicazione della sanzione della perdita della gara. Chiede inoltre il passaggio al turno successivo senza disputare la gara di ritorno (prevista per il giorno 1-10-12). La società Boys Bellinzago non ha inviato controdeduzioni. Dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente la società Boys Bellinzago non ha inserito in distinta i tre calciatori nati dall’anno 1990 bensì solamente due: il n° 2 Nicoli Giacomo nato il 21-5-1992 ed il n° 9 Piras Matteo nato il 18- 2- 1994. Dato atto che il regolamento della Coppa Italia fase regionale come pubblicato sul CU CRL n° 66 del 21-6-12 pag.3785/3786 ( ribadito su CU Crl n° 7 del 6-8-12) dispone: “Coppa Italia calcio a cinque serie C 1 2012/2013 Le 16 squadre iscritte d’ufficio si incontreranno in turni ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno (ad eccezione della finale che si disputerà in gara unica) e risulterà qualificata la squadra che nel complesso dei due incontri avrà segnato il maggior numeri di reti. …….Omissis…… Nella fase regionale della manifestazione sussiste l’obbligo di inserire in distinta tre calciatori nati a partire dal 01.01.1990 in poi; per la fase nazionale le modalità e le procedure …….” Peraltro con proprio C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/14 pagg, 24/25 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, quanto segue: “ Le squadre che si iscrivono alla serie C 1 hanno i seguenti obblighi: a) inserimento in distinta, per le gare di campionato, almeno tre giocatori nati a partire dall’1/1/1990. Considerate le modalità di giuoco che prevedono le sostituzioni volanti, l’impiego dovrà risultare attraverso l’obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara, a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Il Direttore di gara sarà tenuto a constatare l’effettiva presenza sul terreno di giuoco dei predetti tre calciatori all’atto del riconoscimento ufficiale dei calciatori indicati in distinta dalle società. ….Omissis…… L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.” Per quanto sopra la gara in discussione si è quindi svolta in modo irregolare. La società reclamante, facendo generico riferimento a ”quanto previsto dal CGS e dalle NOIF”, chiede inoltre il passaggio al turno successivo senza disputare la gara di ritorno del turno corrente. Come sopra ricordato il regolamento della Coppa Italia fase regionale come pubblicato sul CU CRL n° 66 del 21-6-12 pag.3785/3786 (ribadito su CU Crl n° 7 del 6-8-12) dispone: “ Le 16 squadre iscritte d’ufficio si incontreranno in turni ad eliminazione diretta in gare di andata e ritorno (ad eccezione della finale che si disputerà in gara unica) e risulterà qualificata la squadra che nel complesso dei due incontri avrà segnato il maggior numeri di reti.”. Quindi l’applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-6, riferita ad una delle due gare del turno corrente, da sola e di per sé non soddisfa il disposto della citata norma che dispone la qualificazione (al turno successivo) a favore della società che “nel complesso dei due incontri avrà segnato il maggior numeri di reti”. Neppure si ritiene applicabile al caso di specie la norma che prevede l’esclusione dal proseguimento delle gare di Coppa Come prevista al punto 3.1.1 Coppa Italia 2012/2013 Regolamento fase regionale Lett. G) Disciplina della fasi regionali (pag 3783) del Cu Crl n° 66 del 21-6-12 con riferimento alle categorie di Eccellenza e Promozione partecipanti alla Coppa Italia e solo per il caso che queste violino il seguente disposto: ” Rinuncia a gare (Pag.3784): Nel caso in cui una Società rinunci per qualsiasi motivo alla disputa di una gara saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno applicate adeguate sanzioni pecuniarie.” Ciò perchè nel caso in discussione non si è certo verificata tale fattispecie. Pertanto il reclamo risulta fondato e va accolto riferitamente alla sola richiesta di applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara a carico della società Boys Bellinzago; è rigettato nella parte rimanente. P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alla società Boys Bellinzago la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 giusto il disposto dell'art. 17 del C.G.S. b) di comminare ad entrambe le società l'ammenda di € 80 per il ritardato inizio della gara anche dovuto alla errata compilazione delle rispettive distinte di gara. c) Di inibire fino al 17 ottobre 2012 il dirigente accompagnatore ufficiale della società Boys Bellinzago, Signor Prina Gianfranco allontanato al 31º Del 2º t. d) di disporre la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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