COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 26/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione F.C.D. Cogollo Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 27 del 19/9/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Guglielmi Alberto – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 26/09/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione F.C.D. Cogollo Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 27 del 19/9/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Guglielmi Alberto – Campionato di 2^ Categoria La Società F.C.D. Cogollo Calcio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 27 del 19/9/2012 con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del Giocatore Guglielmi Alberto : “per comportamento gravemente provocatorio ed irridente verso l’arbitro a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società F.C.D. Cogollo Calcio; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito altresì l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato che al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, é stato oggetto di pesanti offese da parte del calciatore Guglielmi, così come riportato nel referto di gara, descrivendo ulteriormente il comportamento ascritto al calciatore stesso; ritenuto che in questo quadro di riferimento, il provvedimento irrogato dall’Organo di Giustizia di primo grado in relazione al riferito episodio oggetto del giudizio risulta congruo, per cui deve essere confermato; considerato inoltre il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società F.C.D. Cogollo Calcio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Guglielmi Alberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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