F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 28 Settembre 2012 (365) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO GAUCCI, ALESSANDRO GAUCCI e RICCARDO GAUCCI (fallimento Società AC Perugia Spa) (nota n. 5673/1337pf08-09/AM/ma del 23.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 024 del 28 Settembre 2012 (365) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO GAUCCI, ALESSANDRO GAUCCI e RICCARDO GAUCCI (fallimento Società AC Perugia Spa) (nota n. 5673/1337pf08-09/AM/ma del 23.2.2012). Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 23 febbraio 2012 nei confronti di: • Luciano Gaucci per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto fino al 11 agosto 2004 la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Perugia Spa, ed avendo, in tale veste, adottato una cattiva gestione della Società, con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale e ponendo in essere condotte penalmente rilevanti; • Alessandro Gaucci per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto fino alla data di fallimento la carica di Amministratore Delegato e dal 12 agosto 2004 anche quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Perugia Spa, ed avendo, in tale veste, adottato una cattiva gestione della Società, con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale e ponendo in essere condotte penalmente rilevanti; • Riccardo Gaucci per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 5 luglio 2004 e fino alla data del fallimento la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società AC Perugia Spa, ed avendo, in tale veste, adottato una cattiva gestione della Società, con aggravio nel tempo del disavanzo patrimoniale e ponendo in essere condotte penalmente rilevanti. Letta la memoria difensiva datata 21 settembre 2012, redatta nell’interesse di tutti i deferiti, con la quale si eccepisce la prescrizione delle violazioni contestate, la improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11 CGS (già art. 27, comma 8 CGS), norma che sottopone ad un termine lo svolgimento delle indagini e, nel merito, l’assenza di prove in ordine alle contestazioni formulate sottolineando come nella prima riunione non vi fosse alcun documento tra quelli citati dalla Procura a sostegno dell’accusa nel fascicolo d’ufficio di questa Commissione. Richiamate le precedenti udienze del 18 aprile 2012 e del 27 giugno 2012. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale prof. Giuseppe Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei Sigg. Luciano Gaucci, Alessandro Gaucci e Riccardo Gaucci chiedendo per tutti l’irrogazione della sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) e la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Ascoltato il difensore dei soggetti deferiti, alla presenza del Sig. Riccardo Gaucci, il quale ha insistito nelle eccezioni sollevate nella citata memoria del 21 settembre 2012. Ritenuto che deve essere esaminata preliminarmente l’eccezione relativa alla procedibilità del deferimento. Preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante della Procura Federale che, in sede di replica, ha tenuto a sottolineare la tempestività del deferimento precisando che deve distinguersi il caso in cui venga dato inizio all’inchiesta da quello in cui venga dato inizio alle indagini nel primo caso essendo sufficienti per il deferimento gli atti in possesso della Procura, nel secondo rendendosi necessario l’approfondimento di fatti e circostanze con ulteriori indagini. Rilevato che nella fattispecie in questione sono stati sufficienti atti e documenti in possesso della Procura per procedere al deferimento apparendo superflua ogni altra indagine, facendosi riferimento alla sentenza del Tribunale di Perugia del 17 novembre 2005, n.152/2005 con la quale è stato dichiarato il fallimento della AC Perugia ed a precedenti pronunce federali. Considerato che non può ritenersi convincente la distinzione pretesa tra apertura della inchiesta e apertura delle indagini considerato che trattasi di mera distinzione terminologica avente scarsa rilevanza. Posto che come dies a quo per la scadenza delle indagini deve ritenersi valido il giorno di pubblicazione del C.U.178/a del 31 marzo 2006 con cui è stata revocata la affiliazione della AC Perugia a seguito dell’intervenuto fallimento della stessa Società (comunicato di cui la Procura Federale ha certamente avuto conoscenza), le indagini avrebbero dovuto chiudersi entro il 30 giugno 2006 (secondo la vecchia formulazione del CGS) o tutt’al più entro il 31 dicembre 2006 (secondo il nuovo testo del CGS). Valutato che, invece la Procura Federale ha attivato l’inchiesta addirittura nella stagione sportiva 2008/2009, non può che accogliersi l’eccezione formulata dai soggetti deferiti in considerazione della necessità di rispettare una normativa avente il chiaro scopo di voler vedere definita ogni situazione in tempi ragionevoli evitando di pervenire a pronunce dinanzi agli Organi di giustizia federali che riguardino fatti avvenuti molti anni prima. Ritenuta assorbita ogni altra eccezione formulata dai soggetti deferiti. P.Q.M. Dichiara l’improcedibilità del deferimento disposto nei confronti dei Sigg. Luciano Gaucci, Alessandro Gaucci e Riccardo Gaucci.
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