F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 02 Ottobre 2012 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BERTANI Cristian, PELLICORI Alessandro, TURATI Marco ▪ (note nn. N°. 8011/33pf11- 12/SP/blp dell’8 Maggio 2012 e 562/33pf11-12/SP/blp del 26.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 025 del 02 Ottobre 2012 (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BERTANI Cristian, PELLICORI Alessandro, TURATI Marco ▪ (note nn. N°. 8011/33pf11- 12/SP/blp dell’8 Maggio 2012 e 562/33pf11-12/SP/blp del 26.7.2012). Il deferimento. Con provvedimento n. 8011/33pf11-12/SP/blp del 8 maggio 2012, il Procuratore federale, deferiva tra gli altri: • BERTANI Christian, calciatore tesserato, dal 03/09/2005 al 30/06/2008, per la Società Ivrea Calcio Spa, dal 01/07/2008 al 30/06/2011, per la Società Novara Calcio Spa, nonché, a decorrere dal 13/07/2011 (con scadenza contrattuale s.s. 2014/2015), per la Società UC Sampdoria Spa; • PELLICORI Alessandro, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Mantova Spa; • TURATI Marco, calciatore tesserato, dal 31/08/2007 al 26/07/2009, per la Società AC Cesena Spa, dal 27/07/2009 al 30/06/2011, per la Società US Grosseto FC Srl, nonché, dal 25/0/2011 al 30/06/2012, per la Società Modena FC Spa: BERTANI Cristian, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società NOVARA, in ordine alla violazione ex art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, per avere prima della gara CHIEVONOVARA del 30 novembre 2010, unitamente ad altri calciatori compagni di squadra e in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’Ordinamento federale, quali GERVASONI Carlo, nonché con altri estranei a detto Ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta, ricevendo, nello specifico, una somma di denaro perché si rendesse disponibile in prima persona e si attivasse per ottenere la disponibilità anche di qualche compagno di squadra in funzione della realizzazione di un c.d. over 2,5, con sconfitta della propria squadra con differenza di tre o più reti in favore del CHIEVO, con le aggravanti di cui all’art. 7, c. 6, CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e della pluralità degli illeciti realizzati; nonchè BERTANI Cristian, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società NOVARA (successivamente trasferitosi in forza alla Società SAMPDORIA), in ordine alla violazione ex art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, per avere, prima della gara NOVARA-ASCOLI del 2 aprile 2011, in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’Ordinamento federale e altri estranei a detto Ordinamento o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta in funzione del conseguimento di un c.d. over, con vittoria della propria squadra, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti realizzati; con l’aggravante dell’associazione di cui all’art. 9 del CGS; PELLICORI Alessandro, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Mantova in ordine alla violazione ex art. 7, comma 7, CGS per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale FIGC, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara GROSSETO-MANTOVA del 15/03/2010; nonchè PELLICORI Alessandro, all'epoca dei fatti calciatori tesserato per la Società MANTOVA, in ordine alla violazione ex art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS per avere, in occasione delle gare EMPOLI-MANTOVA del 23/03/2010, BRESCIA-MANTOVA del 2/04/2010 e CITTADELLA-MANTOVA del 24/04/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato delle stesse, percependo, a tal fine, denaro, il tutto con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti realizzati; TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ANCONA, in ordine alla violazione ex art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS per avere, prima della gara ALBINOLEFFEANCONA del 30/05/2009, in concorso con altri calciatori e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, con le modalità specificate in atti, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, e della pluralità degli illeciti posti in essere; nonchè TURATI Marco, all’epoca dei fatti calciatori tesserato per il GROSSETO, in ordine alla violazione ex art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS per avere, in occasione delle gare TORINOGROSSETO del 16/01/2010, PADOVA-GROSSETO del 23/03/2010, ANCONAGROSSETO del 30/04/2010 e EMPOLI-GROSSETO del 30/05/2010, in concorso con altri calciatori compagni di squadra, con altri soggetti tesserati, non identificati, e altri ancora non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare suddette anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le modalità specificate in atti e percependo denaro dai c.d. “zingari”, con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere. Il dibattimento veniva originariamente fissato per la riunione del 31 maggio 2012, in occasione della quale i deferiti formulavano istanza di rinvio, di sospensione e/o di stralcio delle rispettive posizioni, in considerazione dell'applicazione nei propri confronti di misure cautelari personali, impeditive del pieno esercizio del diritto di difesa e in particolare della facoltà di comparire alla riunione e di rendere dichiarazioni. La Commissione, in diversa composizione, disponeva “lo stralcio della posizione dei deferiti BERTANI, PELLICORI e TURATI rinviando “a nuovo ruolo il procedimento nei loro confronti”. Veniva all’uopo fissata la riunione del 11/9/2012, nuovamente rinviata al 26/9/2012 previa separazione delle posizioni per le quali le rispettive difese, con il consenso del rappresentante della Procura federale, avevano formulato richiesta di applicazione della sanzione ai sensi degli artt. 23 e ss. CGS, considerata peraltro l’istanza di rinvio della difesa PELLICORI per legittimo impedimento. Nei termini assegnati tutti i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Il dibattimento Alla riunione odierna sono comparsi i deferiti personalmente con i rispettivi difensori di fiducia, nonché il Procuratore federale. Preliminarmente il deferito Marco Turati, a mezzo del difensore, depositava istanza di applicazione della sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS, sulla quale la Commissione si riservava di decidere all’esito del dibattimento che pertanto proseguiva nei soli confronti dei deferiti BERTANI Christian e PELLICORI Alessandro. Il Procuratore federale, dopo aver illustrato il deferimento, insisteva per la dichiarazione di responsabilità di tutti i deferiti formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - squalifica per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione nei confronti di BERTANI Christian; - squalifica per anni 4 (quattro) e mesi 9 (nove) nei confronti di PELLICORI Alessandro. I difensori dei deferiti insistevano nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito. Entrambi i deferiti rilasciavano dichiarazioni spontanee. I motivi della decisione Quanto alla posizione del deferito BERTANI Christian, preso atto della rinuncia all’istanza di ricusazione del collegio giudicante, in ragione della diversa composizione dell’odierna Commissione disciplinare, deve ritenersi infondata anche l’ulteriore eccezione di violazione del principio del ne bis in idem conseguente, a parere della difesa, alla decisione del 18/6/2012 con la quale sarebbe già stata accertata anche la responsabilità del Bertani. Ed infatti, dalla lettura di detto provvedimento, non può evincersi alcuna statuizione in punto responsabilità disciplinare del deferito, non essendo parte di quel procedimento. Né eventuali passaggi motivazionali, evidentemente incidentali, possono assumere rilievo ai fini dell’invocato principio, rimanendo confinati nell’alveo delle mere dinamiche procedimentali. Nel merito, difettano, ad avviso della Commissione, elementi sufficienti a ritenere integrata la partecipazione del Bertani all’associazione contestata nel deferimento. Come noto, l'effettiva e concreta dimostrazione dell'esistenza di un vincolo associativo orientato a porre in essere una pluralità di condotte rilevanti ai fini disciplinari in ambito sportivo, non può prescindere dalla reale e obiettiva valutazione di una serie di indici rivelatori e in particolare: la frequenza e la reiterazione dei contatti e delle conversazioni telefoniche tra gli appartenenti al sodalizio; i tratti allusivamente criptici del linguaggio utilizzato nell’ambito di tali eventuali conversazioni; i rapporti di conoscenza, soprattutto se consolidata, tra gli interlocutori; l’affidamento reciproco tra gli associati in ordine alle informazioni attese o ricevute, etc. Con riferimento alla posizione del tesserato Bertani dagli atti emergono elementi indiziari (dichiarazioni di Gervasoni al PM in data 27/12/2011 e dichiarazioni di Micolucci del 19- 20/4/2012) che se da un lato risultano sufficienti a ritenere la partecipazione ad uno degli illeciti - satellite oggetto del deferimento, dall'altro non assumono efficacia dimostrativa univoca dell'esistenza di uno stabile vincolo, nel senso sopra descritto, tra il Bertani e il sodalizio criminoso. Né da tali esigue emergenze può inferirsi la consapevole adesione all'associazione e al relativo programma. Pertanto, ritiene la Commissione che gli elementi raccolti dalla Procura federale non sono sufficienti a far ritenere provato che il BERTANI risultasse concretamente inserito nel contesto associativo di cui all'art. 9 CGS e che questi vi veicolasse in modo consapevole e volontario un apporto adeguato alla realizzazione del programma delittuoso dell'associazione, financo con la capacità di influenzare altri calciatori, ed eventualmente godendo della piena fiducia da parte dei vertici della associazione. Anche con riguardo all’illecito contestato relativo alla gara Chievo - Novara del 30/11/2010, ritiene la Commissione insufficienti gli elementi di prova acquisiti, costituiti unicamente dalle dichiarazioni accusatorie del Gervasoni nell’interrogatorio reso al PM in data 27/12/2011; tali dichiarazioni secondo le quali il Bertani avrebbe fatto da tramite per la realizzazione dell’illecito contestato non trovano riscontro alcuno, considerato peraltro che il Bertani neppure risulta aver partecipato alla trasferta della propria squadra. Diversamente, la Commissione ritiene provata la responsabilità del deferito in ordine all’illecito contestato in relazione alla gara Novara – Ascoli del 2/4/2011. Sulla partecipazione del Bertani all’illecito convergono e si riscontrano reciprocamente le dichiarazioni di Gervasoni al P.M. del 12/3/2012 e quelle di Micolucci del 19-20/4/2012 che individua nel Bertani il punto di riferimento indicatogli da un esponente del gruppo degli “zingari”. Le dichiarazioni di GERVASONI e di MICOLUCCI assumono pertanto rilevanza probatoria idonea a suffragare un giudizio di colpevolezza a carico del deferito. Quanto alla posizione del deferito PELLICORI Alessandro nessun dubbio residua circa la responsabilità per violazione dell’art. 7, comma 7, avendo lo stesso deferito ammesso nel corso dell’interrogatorio reso il 15/3/2012 di essere stato a conoscenza di possibili accordi volti ad alterare i risultati delle gare Grosseto-Mantova del 15/3/2010 e Brescia – Mantova del 2/4/2010. Non si ritiene invece raggiunta la prova certa della responsabilità disciplinare del deferito in ordine agli illeciti contestati relativamente alle gare Cittadella-Mantova del 24/4/2010 e Brescia-Mantova del 2/4/2010, difettando ogni necessario riscontro alle dichiarazioni rese sul punto da Gervasoni. Quanto invece alla gara Empoli-Mantova del 23/3/2010, le dichiarazioni coerenti e convergenti di Gervasoni e Carobbio consentono di ritenere dimostrata la partecipazione del Pellicori all’illecito contestato. Sotto il profilo sanzionatorio la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo. Quanto alla posizione del deferito TURATI Marco la Commissione disciplinare nazionale ha emesso la seguente Ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Marco Turati, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Marco Turati, sanzione della squalifica per anni 5 (cinque), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS ad anni 3 (tre)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per anni 3 (tre) per Marco Turati. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Delibera di infliggere a carico del Signor BERTANI Christian la sanzione della squalifica per anni 1 (uno), limitatamente alla gara NOVARA-ASCOLI del 2.4.2011; a carico del Signor PELLICORI Alessandro, la sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei), limitatamente alle gare GROSSETO-MANTOVA del 15.3.2010, BRESCIA-MANTOVA del 2.4.2010 e EMPOLI-MANTOVA del 23.3.2010.
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