F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 04 Ottobre 2012 (31) – APPELLO DELLA SIG.RA INCORONATA RICCIUTO (Vice Presidente del C.R.A. Molise) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 3 del 12.7.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026 del 04 Ottobre 2012
(31) – APPELLO DELLA SIG.RA INCORONATA RICCIUTO (Vice Presidente del C.R.A. Molise) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Molise CU n. 3 del 12.7.2012).
A seguito di deferimento della Procura federale, la CD Territoriale presso il CR Molise ha applicato nei confronti della sig.ra Incoronata Ricciuto la inibizione per mesi 4. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede la declaratoria di incompetenza della CD Territoriale e CD Nazionale, invocando la competenza degli Organi disciplinari dell’AIA, in via subordinata di merito chiede la riforma integrale della impugnata decisione. In data odierna sono comparsi la ricorrente ed il suo difensore nonché la Procura federale in persona dell’avv. Dario Perugini il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia dell’appello da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità. La Commissione, ritenuto che: il CGS, ai sensi dell’art. 33 comma 5 impone al reclamante l’onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all’invio all’Organo giudicante; nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l’onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell’art. 38 comma 6 CGS; manca, agli atti, la prova dell’avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all’odierna riunione; tale omissione comporta l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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