COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 06.09.2012 a carico di: 1) DAVENIA SALVATORE, Presidente della G.S.D. GAGGIANO CALCIO per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma I C.G.S. anche in relazione all’art. 30 del Regolamento della LND per aver, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva promosso ed organizzato, senza la previa autorizzazione da parte dei competenti organi federali, una manifestazione sportiva denominata “TORNEO CENTRO SPORTIVO G. FACCHETTI”; 2) società G.S.D. GAGGIANO CALCIO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma I, C.G.S. in ordine alle violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti, preso altresì atto che i suddetti deferiti hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: – per DAVENIA SALVATORE, Presidente della G.S.D. GAGGIANO CALCIO, inibizione di venti giorni; – per G.S.D. GAGGIANO CALCIO Euro 150,00 di ammenda;

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 06.09.2012 a carico di: 1) DAVENIA SALVATORE, Presidente della G.S.D. GAGGIANO CALCIO per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma I C.G.S. anche in relazione all’art. 30 del Regolamento della LND per aver, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva promosso ed organizzato, senza la previa autorizzazione da parte dei competenti organi federali, una manifestazione sportiva denominata “TORNEO CENTRO SPORTIVO G. FACCHETTI”; 2) società G.S.D. GAGGIANO CALCIO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’Art. 4, comma I, C.G.S. in ordine alle violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti, preso altresì atto che i suddetti deferiti hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell’Art. 23 C.G.S. e che il Rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta con applicazione della pena nelle seguenti misure: - per DAVENIA SALVATORE, Presidente della G.S.D. GAGGIANO CALCIO, inibizione di venti giorni; - per G.S.D. GAGGIANO CALCIO Euro 150,00 di ammenda; osserva Il comportamento addebitato, come già più sopra riferito, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento. La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata dai deferiti in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti applica - a DAVENIA SALVATORE, Presidente della G.S.D. GAGGIANO CALCIO, inibizione di venti giorni; - alla G.S.D. GAGGIANO CALCIO Euro 150,00 di ammenda.
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