COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 30 luglio 2012 a carico di 1. FABRIZIO BELLESI, Presidente della soc. Futura Calcio; 2. FLAVIO LEARDINI, Presidente della soc. ASD Gerenzanese Calcio; 3. GIANCARLO GRASSI, Presidente della soc. ASD Porlezzese; 4. NATALINO MONACI, Presidente della soc. ASD Calcio Dongo; 5. ROBERTO RIPAMONTI, Presidente della soc. Pol. San Giorni Asg; 6. ALBINO DE GIAMBATTISTA, Presidente della soc. Ac Mese; 7. ORLANO BALCONI, Presidente della soc. Ss Sommese; 8. MASSIMO CABRELE, Presidente della soc. ASD Lombardina; e FR; 9. MARCO LORENZONI, Presidente della soc. Traona; 10. ROLANDO COPES, Presidente della soc. Ac Valchavenna; 11.GIOVANNI RICCARDI, Presidente della soc.Fc Pro Cittiglio; 12. SERAFINO ARNABOLDI, Presidente della soc. Ac Cantù Gs Sanpaolo; 13. FABRIZIO ZAPPINI, Presidente della soc. USD Gerardina Calcio; 14. ROBERTO TESSERA, Presidente della soc. Cgds Calcio Misinto; 15. SABATINO BONACCORSI, Presidente della soc. Ccs Arese Calcio; 16. MARCO EMILIO GALLI, Presidente della soc. Ac Virus Ozzero; 17. ANTONIO DE LELLIS, Presidente della soc. Adp Serenza Carroccio; per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1 comma 1 e 3 del CGS con riferimento al disposto previsto ai paragrafi 11.1 e 11.3 del CU n.1 del SGS per la Stagione Sportiva 2010-2011 per aver fatto partecipare squadre delle rispettive società al 1° Torneo di Calcio Giovanile denominato “La Pinetina Junior Camp”, organizzato ad Appiano Gentile (Provincia di Como) e disputatosi nelle giornate del 9,16,23 e 30 gennaio 2011, sebbene lo stesso non fosse stato debitamente autorizzato dalla FIGC. 18. la Società FUTURA CALCIO; 19. la Società ASD GERENZANESE CALCIO; 20. la Società ASD PORLEZZESE; 21. la Società ASD CALCIO DONGO; 22. la Società POL. SAN GIORGIO ASG; 23. la Società AC MESE; 24. la Società S.S. SOMMESE DI SOMMA LOMBARDO; 25. la Società ASD LOMBARDINA; 26. la Società TRAONA; 27. la Società AC VALCHIAVENNA; 28. la Società FC PRO CITTIGLIO; 29. la Società AC CANTU’ GS SANPAOLO; 30. la Società US GERARDIANA CALCIO; 31. la Società CGDS CALCIO MISINTO; 32. la Società CCS ARESE CALCIO; 33. la Società AC VIRTUS OZZERO; 34. la Società ADP SERENZA CARROCCIO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS in relazione a quanto contestato ai loro rispettivi Presidenti. 35. la Società ASD RONAGO AMBROSOLI. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS in relazione a quanto contestato al tecnico sig. Gini Alessandro con autonomo atto di deferimento avanti alla Commissione Disciplinare Tecnica, quale tecnico nella stagione sportiva 2010-2011.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 04.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Procuratore Federale del 30 luglio 2012 a carico di 1. FABRIZIO BELLESI, Presidente della soc. Futura Calcio; 2. FLAVIO LEARDINI, Presidente della soc. ASD Gerenzanese Calcio; 3. GIANCARLO GRASSI, Presidente della soc. ASD Porlezzese; 4. NATALINO MONACI, Presidente della soc. ASD Calcio Dongo; 5. ROBERTO RIPAMONTI, Presidente della soc. Pol. San Giorni Asg; 6. ALBINO DE GIAMBATTISTA, Presidente della soc. Ac Mese; 7. ORLANO BALCONI, Presidente della soc. Ss Sommese; 8. MASSIMO CABRELE, Presidente della soc. ASD Lombardina; e FR; 9. MARCO LORENZONI, Presidente della soc. Traona; 10. ROLANDO COPES, Presidente della soc. Ac Valchavenna; 11.GIOVANNI RICCARDI, Presidente della soc.Fc Pro Cittiglio; 12. SERAFINO ARNABOLDI, Presidente della soc. Ac Cantù Gs Sanpaolo; 13. FABRIZIO ZAPPINI, Presidente della soc. USD Gerardina Calcio; 14. ROBERTO TESSERA, Presidente della soc. Cgds Calcio Misinto; 15. SABATINO BONACCORSI, Presidente della soc. Ccs Arese Calcio; 16. MARCO EMILIO GALLI, Presidente della soc. Ac Virus Ozzero; 17. ANTONIO DE LELLIS, Presidente della soc. Adp Serenza Carroccio; per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1 comma 1 e 3 del CGS con riferimento al disposto previsto ai paragrafi 11.1 e 11.3 del CU n.1 del SGS per la Stagione Sportiva 2010-2011 per aver fatto partecipare squadre delle rispettive società al 1° Torneo di Calcio Giovanile denominato “La Pinetina Junior Camp”, organizzato ad Appiano Gentile (Provincia di Como) e disputatosi nelle giornate del 9,16,23 e 30 gennaio 2011, sebbene lo stesso non fosse stato debitamente autorizzato dalla FIGC. 18. la Società FUTURA CALCIO; 19. la Società ASD GERENZANESE CALCIO; 20. la Società ASD PORLEZZESE; 21. la Società ASD CALCIO DONGO; 22. la Società POL. SAN GIORGIO ASG; 23. la Società AC MESE; 24. la Società S.S. SOMMESE DI SOMMA LOMBARDO; 25. la Società ASD LOMBARDINA; 26. la Società TRAONA; 27. la Società AC VALCHIAVENNA; 28. la Società FC PRO CITTIGLIO; 29. la Società AC CANTU’ GS SANPAOLO; 30. la Società US GERARDIANA CALCIO; 31. la Società CGDS CALCIO MISINTO; 32. la Società CCS ARESE CALCIO; 33. la Società AC VIRTUS OZZERO; 34. la Società ADP SERENZA CARROCCIO a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 comma 1 del CGS in relazione a quanto contestato ai loro rispettivi Presidenti. 35. la Società ASD RONAGO AMBROSOLI. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS in relazione a quanto contestato al tecnico sig. Gini Alessandro con autonomo atto di deferimento avanti alla Commissione Disciplinare Tecnica, quale tecnico nella stagione sportiva 2010-2011. Con provvedimento del 30 luglio 2012 il Procuratore Federale - letti gli atti del procedimento n. 0845/PF 10/11, relativi all’indagine n. 298 10/11 di cui alla relazione del Collaboratore della Procura Federale unitamente agli allegati numerati dal n. 1 al 25. - premesso che: a. con note rispettivamente del 11.01.2011 e del 14.01.2011 il Coordinatore Federale SGC Lombardia Giuseppe Terraneo ed il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC sig. Gianni Rivera, facevano rimessa a questa Procura Federale della documentazione inerente lo svolgimento del 1° Torneo di Calcio Giovanile denominato “La Pinetina Junior Camp”, organizzato dalla società Accademia Italia in Appiano Gentile (Pr. Di Como) riservato a squadre giovanili di pulcini 2001, pulcini 2002, piccoli amici 2003 e piccoli amici 2004 e disputatosi nelle giornate del 9, 16, 23 e 30 Gennaio 2011 sebbene detto torneo non fosse stato debitamente autorizzato e quindi in violazione di quanto previsto al paragrafo 11.1 e 11.3 del CU n.1 del CGS per la Stagione Sportiva 2010-2011; b. l’esame della brochure della manifestazione evidenziava che l’organizzazione era curata dalle società La Pinetina e Accademia Italia, individuando i responsabili dell’evento nei signori Cattaneo Paolo, Savoia Cosimo, Gini Alessandro e Davide Fontolan A) Le società partecipanti al torneo - Rilevato che dai calendari delle gare si accertava che al torneo de quo avrebbero preso parte ventinove squadre, suddivisi in apposite categorie e gironi; - acquisiti i fogli censimento di tutte le società partecipanti; - considerato che di fatto le società affiliate alla FIGC partecipanti sono risultate le seguenti: AC Mese, Futura Calcio, ASD Gerenzanese Calcio, ASD Società Giovanile Sommese di Somma Lombardo, Porlezzese ASD, Traona, Pol. San Giorgio ASG, Dongo Calcio ASD, ASD Lombardina, AC Valchiavenna, FC Pro Cittiglio, USD Gerardiana Calcio, CGDS Calcio Misinto, AC Cantù GS Sanpaolo, CCS Arese Calcio, AC Virtus Ozzero, ADP Serenza Carroccio; - rilevato che dopo opportune verifiche le ulteriori: Accademia Italia SAS, Libertas SB, ACC. Briantea, Pol. Sant’Angela, Fagnano Olona, Nuova Samo, SM Kolbe, seppur partecipanti anch’esse all’evento non risultavano allo stato affiliate alla FIGC; - acquisite le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle squadre partecipanti all’evento sia in sede testimoniale che per mezzo di note debitamente sottoscritte dagli stessi. B) La responsabilità per l’organizzazione del torneo Si è pacificamente acclarato come il torneo denominato “La Pinetina Junior Camp” è stato organizzato, ciascuna per le proprie competenze, dalle società La Pinetina e Accademia Italia, entrambe non affiliate alla FIGC e quindi non soggette alla normativa federale; - Nella brochure erano indicati quali responsabili dell’evento i signori Cattaneo Paolo, Savoia Cosimo, Gini Alessandro e Davide Fontolan; - Considerat che per quanto attiene alla posizione in ambito federale dei suindicati nominativi la consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della FIGC ha prodotto esito positivo per quanto riguarda i signori Cattaneo Paolo, Savoia Cosimo, Gini Alessandro, mentre per il sig. Davide Fontolan non risulta alcun tesseramento con la FIGC. Definita la fase istruttoria si è acclarato che: - la società La Pinetina e Accademia Italia entrambe non affiliate alla FIGC organizzavano per i giorni 9, 16, 23 e 30 gennaio 2011 il 1° Torneo di Calcio Giovanile denominato “La Pinetina Junior Camp”, tenutosi in Appiano Gentile, riservato a squadre giovanili di pulcini 2001, pulcini 2002, piccoli amici 2003 e 2004, - può darsi per accertata la partecipazione al suindicato Torneo di squadre di appartenenza delle società: AC Mese, Futura Calcio, ASD Gerenzanese Calcio, ASD Società Giovanile Sommese di Somma Lombardo, Porlezzese ASD, Traona, Pol. San Giorgio ASG, Dongo Calcio ASD, ASD Lombardina, AC Valchiavenna, FC Pro Cittiglio, USD Gerardina Calcio, CGDS Calcio Misinto, AC Cantù GS Sanpaolo per espressa ammissione fattane dai rispettivi tesserati e legali rappresentanti che a discarico delle società di riferimento hanno addotto giustificazioni diverse la cui eventuali rilevanza potrà essere eventualmente valutata in sede di quantificazione della sanzione; - ad analoga conclusione circa la partecipazione al torneo, devesi giungere per le società CGS Arese Calcio, AC Virtus Ozzero, ADP Serenza Carroccio, il cui nominativo risulta incontrovertibile sui calendari di gara della manifestazione e la cui presenza no risulta in alcun modo smentita; - il CU n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per la Stagione Sportiva 2010-2011 al paragrafo 11.3 lettera b) così testualmente recita: “Tutte le società affiliate alla FIGC che partecipano a Tornei non autorizzati sono passibili di deferimento ai competenti organi disciplinari”; - quest’ufficio ritiene quindi di dover deferire ai competenti Organi della Giustizia Sportiva e Presidenti delle società che hanno consentito la partecipazione delle rispettive squadre al “1 Torneo di Calcio Giovanile denominato “La Pinetina Junior Camp” tenutosi in Appiano Gentile ai quali non può non addebitarsi quantomeno una responsabilità per colpa ai sensi dell’art. 3 comma 1 del CGS per non essersi accertati del preventivo rilascio della dovuta autorizzazione da parte dell’organo federale competente, in relazione ad un torneo al quale avrebbero preso parte i propri tesserati. Osservato che: a. nella condotta dei signori: FABRIZIO BELLESI, Presidente della soc. Futura Calcio; FLAVIO LEARDINI, Presidente della soc. ASD Gerenzanese Calcio; GIANCARLO GRASSI, Presidente della soc. ASD Porlezzese; ROBERTO RIPAMONTI, Presidente della soc. Pol. San Giorni Asg; ORLANO BALCONI, all’epoca dei fatti Presidente della soc. Ss Sommesedi Somma Lombarda; MASSIMO CABRELE, Presidente della soc. ASD Lombardina; MARCO LORENZONI, Presidente della soc. Traona; ROLANDO COPES, Presidente della soc. Ac Valchavenna; GIOVANNI RICCARDI, Presidente della soc.Fc Pro Cittiglio; SERAFINO ARNABOLDI, Presidente della soc. Ac cantù Gs Sanpaolo; FABRIZIO ZAPPINI, Presidente della soc. USD Gerardina Calcio; ROBERTO TESSERA, Presidente della soc. Cgds Calcio Misinto; SABATINO BONACCORSI, Presidente della soc. Ccs Arese Calcio; MARCO EMILIO GALLI, Presidente della soc. Ac Virtus Ozzero; ANTONIO DE LELLIS, Presidente della soc. Adp Serenza Carroccio debbono ravvisarsi aspetti valutabili sotto il profilo disciplinare perla chiara violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1 comma 1 e 3 del CGS con riferimento al disposto previsti ai paragrafi 11.1 e 11.3 del CU n. 1 del SGS per la stagione Sportiva 2010-2011 per aver consentito la partecipazione ad una o pi squadre delle rispettive società al 1° Torneo “La Pinetina Junior Camp” disputatosi nei giorni del 9, 16, 23 e 30 gennaio 2011 in Appiano Gentile sebbene lo stesso non fosse stato autorizzato dalla FIGC; - vanno conseguentemente sanzionate tutte le suindicate società per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione a quanto contestato ai loro rispettivi Presidenti; - dovrà essere ulteriormente sanzionata anche la società ASD Ronago Ambrosoli in punto di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del CGS in relazione a quanto contestato al suo tecino sig. Gini Alessandro; - Considerato che per la violazione dai sigg. Cattaneo Paolo, Savoia Cosimo e Gini Alessandro tutti iscritti nei ruoli del settore tecnico si provvede con autonomi atti di deferimento ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del regolamento del Settore Tecnico. DEFERIVA avanti a questa Commissione i signori Presidenti delle società partecipanti al Torneo indicati in epigrafe e le società di appartenenza per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare esperiti gli adempimenti di rito sentito il Rappresentante della Procura in contraddittorio con i deferiti: - MASSIMO CABRELE, Presidente della soc. ASD Lombardina e la sig.ra Frisola Annamaria quale Vice Presidente e la società ASD Lombardina; - MARCO LORENZONI, Presidente della soc. Traona e la soc. Traona; - ROBERTO TESSERA, Presidente della soc. Cgds Calcio Misinto e la società Cgds Calcio Misinto; - MARCO EMILIO GALLI, Presidente della soc. Ac Virtus Ozzero e la società Virtus Ozzero; - ANTONIO DE LELLIS, Presidente della soc. Adp Serenza Carroccio e la società Adp Serenza Carroccio ; - Società ASD RONAGO AMBROSOLI e la sig.ra Valeria Mezzera per il sig. ROLANDO COPES, Presidente della soc. Ac Valchiavenna e la società Ac Valchiavenna, nonché per MONACI Natalino Presidente della soc. Dongo Calcio e la società Dongo Calcio, giusta delega in atti - esaminati i documenti depositati dai deferiti; - preso atto che i deferiti presenti hanno chiesto di essere ammessi al patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS e il Rappresentante della Procura ha prestato il proprio assenso alle richieste di patteggiamento formulate; - preso atto che, alla luce delle memorie depositate dalle quali emerge che l’incolpazione sarebbe addebitabile ad altro soggetto, il Rappresentante della Procura, in relazione alla posizione della società Pol. San Giorgio Molteno e del Suo Presidente nonché della società Solbiasommese Calcio e del Suo Presidente, ha chiesto lo stralcio della posizione onde provvedere alla necessaria attività istruttoria integrativa; - preso atto che con riferimento alle altre società deferiti ed ai rispettivi presidenti il Rappresentante della Procura ha chiesto, in ordine alla violazione delle norme di cui all’atto di deferimento, di comminare le sanzionei dell’ammenda e dell’inibizione da modularsi nei medesimi termini richiesti per le altre società deferite ed i loro presidenti, senza lo sconto previsto dall’Art. 23 C.G.S. Osserva La Commissione Disciplinare, preso atti delle richieste di applicazione delle sanzioni avanzate dai deferiti ai sensi dell’art. 23 del CGS in merito alle quali ha prestato assenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili la sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell’entità e rilevanza dei comportamenti, nonché del fatto che il comportamento addebitato agli stessi risulta pienamente provato dalla documentazione in atti, non potendo pertanto trovare luogo, nel caso in esame, un provvedimento di proscioglimento, visto l’art. 23 CGS APPLICA 1. Ai sigg.ri: - MASSIMO CABRELE, Presidente della soc. ASD Lombardina; - MARCO LORENZONI, Presidente della soc. Traona; - ROLANDO COPES, Presidente della soc. Ac Valchiavenna; - ROBERTO TESSERA, Presidente della soc. Cgds Calcio Misinto; - MARCO EMILIO GALLI, Presidente della soc. Ac Virtus Ozzero; - ANTONIO DE LELLIS, Presidente della soc. Adp Serenza Carroccio; - NATALINO MONACI, Presidente della soc. ASD Calcio Dongo trenta giorni di inibizione; 2. alle società: - ASD CALCIO DONGO; - ASD LOMBARDINA; - TRAONA - AC VALCHIAVENNA; - CGDS CALCIO MISINTO; - AC VIRTUS OZZERO; - ADP SERENZA CARROCCIO Euro 150,00 di ammenda 3. per la società ASD Ronago Ambrosoli Euro 100,00 di ammenda. La richiesta di stralcio della posizione, onde provvedere alla necessaria attività istruttoria, formulata dal Rappresentante della Procura nei confronti della società Pol. San Giorgio Molteno del suo Presidente e della società Solbiasommese e del suo Presidente, in quanto dalle memorie depositate emerge che l’incolpazione sarebbe stata consumata da altro soggetto merita di essere accolta PQM La Commissione Disciplinare dichiara lo stralcio della posizione della società Pol. San Giorgio Molteno e della società Solbiasommese , nonché dei rispettivi Presidenti. La responsabilità dei signori FABRIZIO BELLESI, Presidente della soc. Futura Calcio; FLAVIO LEARDINI, Presidente della soc. ASD Gerenzanese Calcio; GIANCARLO GRASSI, Presidente della soc. ASD Porlezzese; ALBINO DE GIAMBATTISTA, Presidente della soc. Ac Mese; GIOVANNI RICCARDI, Presidente della soc.Fc Pro Cittiglio; SERAFINO ARNABOLDI, Presidente della soc. Ac Cantù Gs Sanpaolo; FABRIZIO ZAPPINI, Presidente della soc. USD Gerardina Calcio; SABATINO BONACCORSI, Presidente della soc. Ccs Arese Calcio per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all’art. 1 comma 1 e 3 del CGS con riferimento al disposto previsto ai paragrafi 11.1 e 11.3 del CU n.1 del SGS per la Stagione Sportiva 2010-2011 per aver fatto partecipare squadre delle rispettive società al 1° Torneo di Calcio Giovanile denominato “La Pinetina Junior Camp”, organizzato ad Appiano Gentile (Provincia di Como) e disputatosi nelle giornate del 9,16,23 e 30 gennaio 2011, sebbene lo stesso non fosse stato debitamente autorizzato dalla FIGC, nonché delle società FUTURA CALCIO; ASD GERENZANESE CALCIO; ASD PORLEZZESE; AC MESE; FC PRO CITTIGLIO; AC CANTU’ GS SANPAOLO; US GERARDIANA CALCIO; CCS ARESE CALCIO hanno iscritto e fatto partecipare le proprie squadre al 1° Torneo di Calcio Giovanile denominato “La Pinetina Junior Camp”, organizzato dalla società Accademia Italia in Appiano Gentile (Pr. Di Como) riservato a squadre giovanili di pulcini 2001, pulcini 2002, piccoli amici 2003 e piccoli amici 2004 e disputatosi nelle giornate del 9, 16, 23 e 30 Gennaio 2011 sebbene detto torneo non fosse stato debitamente autorizzato e quindi in violazione di quanto previsto al paragrafo 11.1. e 11.3 del CU n.1 del CGS per la Stagione Sportiva 2010-2011. Tale comportamento integra chiaramente la violazione dell’art. 1 CGS e dell’art. 4 comma 1 del CGS. PQM La Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei sigg.ri FABRIZIO BELLESI, FLAVIO LEARDINI, GIANCARLO GRASSI, ALBINO DE GIAMBATTISTA, GIOVANNI RICCARDI, SERAFINO ARNABOLDI, FABRIZIO ZAPPINI, SABATINO BONACCORSI per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sancito dall’art. 1 comma 1 e 3 del CGS, in relazione all’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali con riferimento al disposto di cui al paragrafo 11.1. e 11.3 del CU n.1 del SGS per la stagione sportiva 2010-2011 e delle società FUTURA CALCIO; ASD GERENZANESE CALCIO; ASD PORLEZZESE; AC MESE; FC PRO CITTIGLIO; AC CANTU’ GS SANPAOLO; US GERARDIANA CALCIO; CCS ARESE CALCIO per violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS e per l’effetto COMMINA - al sig. FABRIZIO BELLESI giorni 40 di inibizione; - alla società FUTURA CALCIO: Euro 200,00 di ammenda; - al sig. FLAVIO LEARDINI giorni 40 di inibizione; - alla società ASD GERENZANESE CALCIO: Euro 200,00 di ammenda; - al sig. GIANCARLO GRASSI giorni 40 di inibizione; - alla società ASD PORLEZZESE: Euro 200,00 di ammenda; - al sig. ALBINO DE GIAMBATTISTA giorni 40 di inibizione; - alla società AC MESE: Euro 200,00 di ammenda; - al sig. GIOVANNI RICCARDI giorni 40 di inibizione; - alla società FC PRO CITTIGLIO: Euro 200,00 di ammenda; - al sig. SERAFINO ARNABOLDI giorni 40 di inibizione; - alla società AC CANTU’ GS SANPAOLO: Euro 200,00 di ammenda; - al sig. FABRIZIO ZAPPINI giorni 40 di inibizione - alla società US GERARDIANA CALCIO: Euro 200,00 di ammenda; - al sig. SABATINO BONACCORSI giorni 40 di inibizione; - alla società CCS ARESE CALCIO: Euro 200,00 di ammenda.
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