COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 04.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; – SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI MASSIMILIANO; SEGUITO GARA PIETRALACROCE 73/COLLE 2006 DEL 16.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 30 del 19.9.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 04.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. COLLE 2006 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 APPLICATA ALLA SOCIETA’; - SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MANCINI MASSIMILIANO; SEGUITO GARA PIETRALACROCE 73/COLLE 2006 DEL 16.9.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 30 del 19.9.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe applicava le seguenti sanzioni: - ammenda di € 1.000,00 all’A.P.D. COLLE 2006 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori a fine gara nei confronti dei calciatori e sostenitori avversari; - squalifica per quattro gare effettive al calciatore MANCINI Massimiliano per il comportamento dallo stesso tenuto nel corso della gara e, dopo l’espulsione, nei confronti dell’arbitro. Avverso dette decisioni, con unico atto, ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. Colle 2006, chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della squalifica inflitta al calciatore, ritenuta comunque eccessiva, e l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società. A dire della reclamante: - il calciatore Mancini Massimiliano si sarebbe limitato, sia pur con insistenza, a protestare nei confronti dell’arbitro, ma senza usare toni minacciosi o intimidatori ed a replicare verbalmente alle provocazioni subite dai componenti della panchina della squadra avversaria, senza peraltro porre in essere alcun atto di violenza; - i propri sostenitori non avrebbero posto in essere le violazioni loro contestate: nessuno di loro avrebbe proferito espressioni o frasi di stampo razzista nei confronti di un calciatore della squadra avversaria né avrebbe sputato nei confronti dei calciatori avversari; - a fine gara, in realtà, vi fu una confusione in campo, con litigi tra giocatori e dirigenti delle due squadre, e contenute proteste della generalità dei sostenitori presenti in tribuna - una decina del Colle 2006 e molti di più della squadra ospitante - ma senza mai arrivare ad atti di aggressione, sputi o insulti razzisti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - il calciatore Mancini Massimiliano, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento gli si avvicinò protestando, ma senza insultarlo né minacciarlo, e mentre si allontanava dal terreno di gioco ebbe un diverbio con i componenti della panchina della squadra avversaria; - a fine gara, alcuni sostenitori del Colle 2006, identificati con assoluta certezza, si avvicinarono alla rete di recinzione urlando frasi incomprensibili all’indirizzo della panchina della squadra avversaria, proferendo altresì espressioni offensive e discriminatorie nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; - non vide i ridetti sostenitori sputare. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di due distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di un’ulteriore tassa reclamo; • ritenuto, alla luce dell’espletata istruttoria, che la condotta ascritta al calciatore Mancini Massimiliano, priva di contenuti di offese e concrete minacce nei confronti dell’arbitro, tali non potendosi considerare gli indeterminati riferimenti ad un “atteggiamento minaccioso” dello stesso, sia stata in parte ridimensionata nella sua obiettiva gravità; • ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna reclamante, in ordine alle offese dagli stessi proferite nei confronti di un calciatore della squadra avversaria costituenti manifestazione espressiva di discriminazione; • disattese le argomentazioni della società volte ad escludere ovvero ad attenuare la propria responsabilità in ordine ai comportamenti discriminatori dei propri sostenitori - identificati dal direttore di gara con assoluta certezza - in quanto non risulta adottata alcuna delle attività esimenti ed attenuanti di cui all’art. 13 del Codice di giustizia sportiva; • rilevato che a norma dell’art. 11 del Codice di giustizia sportiva, “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” da parte dei propri sostenitori; • rilevato altresì che, ai sensi del 3° comma della norma sopra richiamata, in caso di violazione, se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, si applica l’ammenda da euro cinquecento a ventimila, salvo ulteriori e più gravi sanzioni; • ritenuto che dalla complessiva condotta ascritta ai ridetti sostenitori debbano essere escluse, in quanto non confermate, le ulteriori contestazioni, con conseguente riduzione della sanzione pecuniaria impugnata. P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dall’A.P.D. Colle 2006 in due distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorchè accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - accoglie il gravame avverso la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Mancini Massimiliano e, per l’effetto, la riduce a tre giornate di gara, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa; - accoglie il reclamo avverso la sanzione dell’ammenda inflitta alla società e, per l’effetto, la riduce ad € 600,00, disponendo altresì la restituzione della relativa tassa.
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