COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. Calcio Villorba Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 27 del 19/9/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Guarnieri Roberto – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. Calcio Villorba Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 27 del 19/9/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Guarnieri Roberto – Campionato di Promozione La Società A.C. Calcio Villorba ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 27 del 19/9/2012 con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del Giocatore Guarnieri Roberto : “per avere, a gioco fermo, colpito un avversario con un pugno al volto tanto da farlo cadere per terra e richiedere le cure del massaggiatore”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Calcio Villorba; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi, il quale ha confermato l’episodio oggetto del ricorso, come descritto nel referto di gara, fornendo ulteriori e precisi dettagli; ritenuto che in questo quadro di riferimento, il provvedimento irrogato dall’Organo di Giustizia di primo grado risulta congruo, per cui deve essere confermato; considerato inoltre il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Calcio Villorba; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Guarnieri Roberto; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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