COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. Riviera Berica A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 27 del 19/9/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Vicari Giacomo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 30 del 03.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Opposizione A.C. Riviera Berica A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 27 del 19/9/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Vicari Giacomo – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Riviera Berica A.S.D. ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 27 del 19/9/2012 con la quale ha assunto la squalifica per tre giornate a carico del Giocatore Vicari Giacomo : “espulso per aver insultato l’arbitro, allontanandosi reiterava gli insulti” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Riviera Berica; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la specifica e dettagliata descrizione della condotta contestata effettuata in sede di referto di gara; valutato il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione all’episodio oggetto del giudizio che risulta congruo, per cui deve essere confermato; considerato inoltre il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere l’opposizione presentata dalla Società Riviera Berica; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Vicari Giacomo; - di introitare l’acconto della tassa reclamo versata, disponendo l’addebito della differenza dovuta di € 52,00.-
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