CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 21 del 05/10/2012 – Sig. Stefano Falzini/Federazione Italiana Sport Equestri/Sig. Marco Di Paola

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 21 del 05/10/2012 - Sig. Stefano Falzini/Federazione Italiana Sport Equestri/Sig. Marco Di Paola L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2012, presentato in data 5 settembre 2012 dal sig. Stefano Falzini contro la FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) per l’annullamento del provvedimento del Segretario Generale FISE (prot. n. 7278) con il quale quest’ultimo ha rigettato la candidatura inoltrata dal ricorrente alla FISE, in data 24 agosto 2012, per concorrere alla carica elettiva di consigliere federale in quota atleti, quale cavaliere proprietario di cavalli, in vista dell’Assemblea ordinaria elettiva fissata per la data del 10 settembre 2012; vista la costituzione in giudizio della FISE; vista la costituzione del sig. Marco Di Paola in qualità di controinteressato; uditi nell’udienza del 17 settembre 2012 il relatore, prof. Roberto Pardolesi, nonché per parte ricorrente l’avv. Giovanni Fontana, per la Federazione resistente l’avv. Santi Dario Tomaselli e per il terzo controinteressato l’avv. Enrico Lubrano. Fatto In vista dell’Assemblea ordinaria elettiva, prevista per il 10 settembre 2012, Stefano Falzini proponeva, in data 24 agosto 2012, la propria candidatura alla carica di consigliere federale in quota atleti quale cavaliere proprietario di cavalli. In data 31 agosto 2012 il Segretario generale della FISE comunicava il rigetto di tale candidatura in quanto il Falzini non risultava, all’atto della presentazione dell’istanza, proprietario di cavalli iscritti nel repertorio sportivo FISE. Nello stesso provvedimento si segnalava che tale difetto non poteva ritenersi sanato da iscrizioni intervenute successivamente alla scadenza del termine perentorio per la presentazione delle candidature. Il giorno successivo il Falzini impugnava il su citato provvedimento notificando un ricorso ex art. 56, comma 6, Statuto FISE alla Segreteria generale della medesima Federazione e al suo Consiglio di Presidenza. Nella convinzione che detto ricorso fosse destinato a rimanere senza esito, perché sottoposto alla valutazione di un organismo, il Consiglio di Presidenza, non contemplato da alcuna norma federale diversa dall’art. 23, comma 2, del regolamento di attuazione dello Statuto FISE, il Falzini proponeva ricorso innanzi a questa Corte in data 5 settembre 2012. Rilevata la competenza della Corte, vuoi per la notevole rilevanza del profilo controverso per l’ordinamento sportivo, vuoi per l’indisponibilità dei diritti elettorali, il ricorrente rimarcava come la sua posizione di proprietario di cavalli risultasse dalla stessa certificazione FISE, attestante la titolarità di sei cavalli. Tanto bastava per ritenere integrata la posizione di cavaliere proprietario di cavalli, secondo i requisiti fissati dall’art. 53 dello Statuto FISE. Su questa base, chiedeva in via d’urgenza la sospensione del provvedimento impugnato e, di seguito, il suo definitivo annullamento. Il 6 settembre 2012, il Presidente della Corte emetteva un’ordinanza (prot. n. 281), con cui: a) concedeva sospensiva limitatamente al rifiuto della candidatura, qualora non fosse intervenuta, nello stesso giorno di emissione dell’ordinanza, la decisione del ricorso proposto ex art. 56, comma 6, Statuto federale; b) disponeva l’abbreviazione dei termini; c) rilevata l’intervenuta pubblicazione dell’elenco delle candidature degli atleti proprietari di cavalli, da cui era dato desumere l’esistenza di un contro interessato (personalmente noto al ricorrente), ordinava l’immediata integrazione del contraddittorio, da attuarsi nel termine del 9 settembre 2012. Nello stesso giorno la Federazione convenuta si costituiva in giudizio, allegando, fra altri documenti, copia della Delibera del Consiglio federale n. 357 del 6 settembre 2012 in cui si rilevava che: a) il Consiglio di Presidenza previsto dal previgente statuto federale era stato abrogato dal nuovo Statuto, senza che vi fosse stato tempo per provvedere alla coerente modifica delle norme di attuazione, sì che appariva coerente attribuire al Consiglio federale le funzioni che sarebbero state proprie dell’abrogato consiglio di Presidenza; b) in forza del combinato disposto degli artt. 9 e 53 dello Statuto FISE, doveva ritenersi eleggibile alla carica di consigliere federale quale rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli solo il cavaliere che, al momento della presentazione della candidatura, sia proprietario di almeno un cavallo iscritto al repertorio sportivo FISE, essendo a tal fine insufficiente l’iscrizione nell’archivio cavalli della FISE stessa. Questa posizione veniva ampiamente argomentata nella memoria di costituzione, la quale altresì deduceva l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di competenza di questa Corte, a favore del TNAS, sia per mancato previo esperimento dei rimedi endofederali, posto che la Corte era stata adita prima che il Consiglio federale avesse avuto modo di pronunciarsi sul ricorso ex art. 56, comma 6. In data 7 settembre la difesa del Falzini, avendo provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato Marco Di Paola, proponeva motivi aggiunti, in cui ribadiva il convincimento che la posizione di cavaliere proprietario di cavalli fosse dimostrata dalla dicitura del suo tesseramento e dalla scheda dei sei cavalli registrati all’archivio FISE, mentre il tesseramento annuale del cavallo è richiesto al solo fine della partecipazione a competizioni sportive. Rinnovava, dunque, l’istanza di sospensiva. In pari data la FISE replicava, contestando l’inammissibilità dell’atto avverso nella parte in cui si configurava quale atto di motivi aggiunti, per il quale mancavano i presupposti, e ribadendo l’inconsistenza delle ragioni addette dal ricorrente, anche in vista del fatto che tardivamente (ma in ogni caso prima della reiezione della sua candidatura), il Falzini aveva provveduto a iscrivere al ruolo sportivo federale un proprio cavallo (29 agosto 2012). Con nuova ordinanza del 7 settembre 2012 (prot. n. 289) il Presidente di questa Corte osservava come l’interpretazione della FISE circa i requisiti richiesti in ordine alla candidatura apparisse plausibile, con la conseguenza di rendere inaccoglibile la nuova richiesta di sospensiva. Un’ulteriore ordinanza istruttoria, con richiesta di produzioni documentali, era emessa il giorno 10 settembre 2012. Le parti procedevano ad ulteriore scambio di memorie nell’imminenza dell’udienza. In data 14 settembre 2012 si costituiva in giudizio il controinteressato, Marco Di Paola, nel frattempo risultato eletto alla carica di consigliere federale come rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli. Nella relativa memoria si ribadiva l’incompetenza della Corte, a favore del TNAS; e si sottolineava l’esigenza di un tesseramento specifico, sostanziato dalla sussistenza dell’iscrizione di almeno un cavallo al repertorio sportivo della FISE all’atto della presentazione in termini della candidatura. Diritto 1.- Il profilo d’inammissibilità del ricorso, sollevato dalla Federazione resistente e dal controinteressato, in ordine all’incompetenza di questa Corte in favore del TNAS, non può essere condiviso. Il ricorrente lamenta un vulnus, ad opera del provvedimento di reiezione della sua candidatura alla carica di consigliere federale, al suo interesse all’elettorato passivo: situazione giuridica subiettiva evidentemente indisponibile e come tale idonea a supportare l’intervento di questo collegio. Del resto, la competenza a giudicare viene confermata anche dall’evidente rilevanza, per l’ordinamento sportivo, della questione di principio oggi sommessa al vaglio della Corte. 2.- Parimenti inaccoglibile appare il profilo d’inammissibilità del ricorso per mancato previo esperimento dei rimedi endofederali, così come prospettato dalla FISE. Occorre rilevare, al riguardo, come il quadro che si presentava al Falzini, a valle del rigetto della sua candidatura, fosse connotato da rilevante incertezza. E’ vero, infatti, che l’art. 56, comma 6, Statuto FISE prevedeva un’impugnativa ad hoc; ma questa andava attivata, in forza dell’art. 23 delle norme attuative, in capo ad un organo, il Consiglio di Presidenza, che la recente riforma dello Statuto FISE aveva abrogato, senza che vi fosse stata concreta possibilità di rimediare all’incoerenza delle indicazioni procedurali. In sostanza, il Falzini si trovava nella situazione incomoda di proporre ricorso presso un organo inesistente, il che giustifica il fatto che, nell’imminenza dell’Assemblea elettiva e nella totale mancanza di riscontri, egli abbia ritenuto di cautelarsi attivandosi innanzi a questa Corte. 3.- Del tutto assorbita dalla dinamica processuale si rivela poi la questione relativa all’originaria omessa notifica del ricorso ai controinteressati, prontamente sanata in forza dell’indicazione candidature ammesse. 4.- Nel merito, va rilevato come l’art. 53, commi 1 e 2, Statuto FISE richieda, per la candidatura ai posti in Consiglio federale in rappresentanza dei cavalieri proprietari di cavalli, il tesseramento FISE alla data di presentazione della candidatura e la condizione presente di attività (o il tesseramento per almeno due anni nell’ultimo decennio). La disposizione, di per sé abbastanza imperspicua, va raccordata all’art. 9 dello stesso Statuto federale, dove si specifica che il tesseramento dei cavalieri proprietari di cavalli presuppone l’iscrizione di detti cavalli al repertorio sportivo FISE e la loro partecipazione a manifestazioni riconosciute. Il combinato disposto delle due norme testé richiamate non scioglie tutti i dubbi che possono sorgere in materia (dubbi che non compete a questo collegio sciogliere nella circostanza), ma supporta, per quanto qui interessa, un’interpretazione in ragione della quale: a) l’atleta che voglia candidarsi alla rappresentanza dei proprietari di cavalli deve essere tesserato come tale al momento della presentazione della candidatura e b) il tesseramento consegue all’iscrizione di almeno un cavallo (posseduto dall’atleta) al repertorio sportivo, senza che questa qualità possa essere supplita dalla titolarità di cavalli iscritti nell’archivio cavalli FISE. 5.- Il ricorso va, pertanto, respinto. 6.- Sussistono giusti motivi, in considerazione della difficoltà delle questioni interpretative sollevate, per dichiarare interamente compensate le spese di lite. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RESPINGE il ricorso. SPESE compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, il 17 settembre 2012. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Roberto Pardolesi Depositato in Roma il 5 ottobre 2012 Il Segretario F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it