CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 22 del 05/10/2012 – Assi Basket Ostuni/Federazione Italiana Pallacanestro

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 22 del 05/10/2012 - Assi Basket Ostuni/Federazione Italiana Pallacanestro L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore prof. Massimo Luciani ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2012, presentato in data 4-6 agosto 2012 da parte della società Assi Basket Ostuni s.r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori e dall’avv. Paola Vaccaro, per l'annullamento del verbale della riunione n. 219 del 13 luglio 2012 della Commissione Tecnica di Controllo nonché della delibera n. 5/2012 del Consiglio Federale della FIP del 14 luglio 2012 con la quale la ricorrente non è stata ammessa al campionato di Legadue per la stagione sportiva 2012-2013, viste la memoria di costituzione in giudizio per la resistente FIP e le memorie d’udienza depositate dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 17 settembre 2012, il relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, l’avv. Domenico Tanzarella per il ricorrente e gli avvocati Guido Valori e Paola Vaccaro per la federazione resistente. Ritenuto in fatto Con atto del 4-6 agosto 2012, Assi Basket Ostuni s.r.l. propose ricorso nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro esponendo in sintesi: che a seguito della propria domanda di ammissione al Campionato di Legadue 2012-2013, il responsabile della segreteria COMTEC aveva rilevato la necessità di regolarizzare la carente documentazione entro il termine perentorio dell'11 luglio 2012; che essa istante, in data 13 luglio 2012, aveva comunicato di aver ottemperato agli adempimenti necessari alla FIP la quale, però, rispondeva che il proprio Consiglio Federale del 14 luglio 2012 aveva stabilito di non ammetterla al Campionato. Chiesta ed ottenuta, sia pure con notevole ritardo, copia del verbale della riunione COMTEC (organo tecnico di controllo sulle società sportive professionistiche), la società Ostuni proponeva il presente ricorso sostenendo di avere avuto conoscenza di detto verbale, indispensabile per la propria difesa, soltanto in data 2 agosto 2012. Rilevava inoltre la ricorrente che il Consiglio Federale non aveva, nella delibera n. 5-2012, esplicitamente indicato il termine abbreviato di due giorni per ricorrere e che comunque, entro il termine perentorio prescritto, era già in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al campionato come anche precisato nelle note del 13 e del 16 luglio 2012. Non si sarebbe trattato dunque di un inadempimento grave ed irreparabile. Con particolare riferimento alla serie dei termini stabiliti nella delibera n. 55 dell' 8 maggio 2012, la ricorrente chiarisce poi che le società entro l'11 luglio 2012 (termine perentorio) dovevano far pervenire “la documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione precedentemente omesse”; entro il 12 successivo la Lega doveva comunicare l'elenco delle società che avevano (o non) rispettato dette condizioni; entro il 13 luglio la COMTEC, a sua volta, doveva trasmettere l'elenco delle squadre che avevano effettivamente adempiuto; infine entro il 14 luglio la FIP doveva provvedere all'iscrizione al campionato. Proprio a tale data il Consiglio Federale ne aveva deliberato l'esclusione nonostante la ricorrente avesse, sia pure a quest'ultima data, adempiuto a tutti i propri obblighi. La perentorietà del termine dell'11 luglio (la cui violazione era stato il motivo della propria esclusione) avrebbe dovuto - sostiene l'Ostuni - essere correttamente valutata tenendo conto anche della sua ratio: il vero “spartiacque”, in realtà, era la data di detta delibera del 14 luglio, tanto più che per le società - riserva erano stati irrazionalmente stabiliti termini molto più ampi (16 giorni). In definitiva Assi Basket Ostuni, che aveva esplicitamente ribadito, con note 13/16 luglio 2012, la volontà di partecipare al campionato di Legadue essendo in possesso dei requisiti sportivi richiesti, non poteva essere pretermessa ad altre società sportive di riserva alle quali, per la presentazione della necessaria documentazione, erano stati concessi “ben sedici giorni in più”. Quanto innanzi premesso, la ricorrente chiedeva l'annullamento di detta delibera n. 5 del Consiglio Federale della FIP nella parte in cui non era stata ammessa al campionato di Legadue 2012-2013. Costituitasi in giudizio, la Federazione Italiana Pallacanestro replicava in sintesi che la società Ostuni non aveva, neppure dopo la ripetuta contestazione delle carenze riscontrate e l’espressa indicazione del termine perentorio dell'11 luglio 2012 per la regolarizzazione, presentato la documentazione mancante. Ne era pertanto conseguita la sua esclusione. Precisava inoltre che il relativo provvedimento n. 5 del 14 luglio 2012 era stato comunicato alla ricorrente in data 16 luglio 2012 con telegramma e via mail. Il successivo giorno 17 le era stato inoltrato anche lo stralcio del C.U. contenente la delibera. Nel frattempo, con delibera del Presidente Federale n. 10/2012, venivano ammesse al campionato di Legadue le società “riserva” Fulgor Libertas Basket Forlì e Orlandina Basket, completandosi così il relativo organico. La società Ostuni aveva allora chiesto, con nota 1 agosto 2012, di essere collocata nel campionato dilettantistico nazionale di serie B, girone C: domanda accolta dalla FIP. In data 2 agosto 2012 era stato pubblicato dal Settore Agonistico Federale il C.U. n. 31 con la composizione dell'organico del Campionato professionale di Basket di Legadue dal quale l'Ostuni risultava esclusa e collocata nel girone C del campionato dilettantistico nazionale di serie B. Premesso che l'atto di esclusione impugnato era stato ufficialmente conosciuto dalla società già in data 16 luglio 2012 (con ulteriore invio del provvedimento integrale il giorno successivo), deduce la FIP che l'impugnazione all'Alta Corte di Giustizia Sportiva avrebbe dovuto essere proposta nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato (art. 21 del Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, art. 30 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico FIP). Pertanto il ricorso risultava inammissibile per tardività. Peraltro, essendo stata, a sua richiesta, collocata in altro campionato (cfr. sopra) con conseguente rinuncia alla richiesta di ammissione al campionato Legadue, la società Ostuni era carente di interesse concreto all'impugnazione, con conseguente improcedibilità della domanda anche sotto questo ulteriore profilo. Nel merito, ad avviso della FIP, il ricorso sarebbe comunque infondato per i seguenti motivi: -la stessa ricorrente aveva più volte riconosciuto di aver adempiuto alla regolarizzazione documentale a termine perentorio scaduto; -il preteso termine della deliberazione consiliare del 14 luglio 2012 ai fini della regolarizzazione documentale era stato erroneamente indicato e peraltro i documenti necessari erano stati inviati due giorni dopo la riunione tenutasi in detta data; comunque la società non aveva provveduto al pagamento dell'IVA. In conclusione la convenuta FIP ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna della società Ostuni al risarcimento del danno per lite temeraria (da liquidarsi in via equitativa), configurando il comportamento della ricorrente violazione dei doveri di correttezza e di buona fede. Con provvedimento del 7 agosto 2012, il Presidente di questa Alta Corte disponeva, oltre ad alcuni adempimenti istruttori, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società o delle società sportive ammesse al campionato Legadue per effetto del ripescaggio e che potrebbero essere pregiudicate dall'accoglimento del ricorso. A seguito del provvedimento presidenziale richiamato, la società Ostuni ha provveduto all'integrazione del contraddittorio e ha prodotto copia dell'istanza in data 4 settembre 2012, alla FIP e alla Lega Nazionale Pallacanestro, di accesso ai verbali relativi all'ammissione della Eagles Bologna al Campionato DnA ed altri documenti. Con ulteriore memoria depositata in data 12 settembre 2012, detta società ribadisce ancora: che la propria richiesta di iscrizione ad un campionato minore, peraltro presentata su consiglio della stessa Federazione, era subordinata al non accoglimento di quella, reiterata, di iscrizione al campionato professionistico di Legadue 2012-2013 (la cui non ammissione era stata da essa conosciuta solo al momento in cui era stata possibile la lettura del verbale della COMTEC); che, in netto contrasto con l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla FIP, si poneva la giurisprudenza del Consiglio di Stato che individua il dies a quo della decorrenza del termine di impugnazione al momento in cui il ricorrente, oltre alla conoscenza degli elementi essenziali dell'atto, possa valutare gli eventuali vizi in esso contenuti e ciò specie nel caso in cui la motivazione (come nel caso in esame) venga svolta per relationem (richiamo del verbale COMTEC); che il termine definito perentorio (11 luglio 2012) può considerarsi tale solo se è supportato dalla ratio che ha reso necessario apporlo. Di conseguenza la successiva comunicazione della ricorrente in data 13 luglio 2012, contenente l'attestazione di aver adempiuto agli oneri richiesti, renderebbe la delibera di non ammissione, adottata dal Consiglio Federale il giorno seguente, illegittima; che vi era stata disparità di trattamento rispetto alle modalità di ammissione stabilite dalla Federazione per le società-riserva; che la mancanza di una condizione da ritenersi non rilevante - tale era il proprio omesso pagamento dell'Iva (da ridimensionarsi a euro 8.000,37 o, in parte, da pagarsi a rate) - non avrebbe potuto considerarsi ostativa dell'ammissione al Campionato. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Anche la FIP presentava un'ulteriore memoria autorizzata (depositata l'11 settembre 2012) tesa a contrastare le deduzioni della ricorrente, ribadendo anzitutto le proprie eccezioni di inammissibilità e in particolare: che il termine di decadenza di due giorni per promuovere il ricorso avanti a questa Alta Corte era ampiamente spirato, né sussistevano elementi per la remissione in termini dell'istante; che peraltro non sussisteva un interesse attuale della società ricorrente giacché la stessa aveva, chiedendo l'iscrizione ad altro campionato minore, rinunciato a quello professionale di Legadue. Anche nel merito ribadiva la convenuta FIP come risultasse incontestabilmente che la richiesta documentazione non era stata (come ammesso dalla stessa società) inviata nel termine dell'11 luglio 2012 espressamente definito perentorio (peraltro con l'ulteriore avvertenza che non sarebbero stati ammissibili adempimenti tardivi); che inoltre inconsistenti dovevano considerarsi le argomentazioni relative all'ammissione delle società-riserva, peraltro oggetto di una decisione neppure impugnata; che la società Ostuni, oltre al superamento del termine perentorio, non aveva comunque dato prova di avere adempiuto al pagamento dell'Iva (quanto meno trimestrale). In conclusione la convenuta FIP insisteva nel rigetto del ricorso e nella condanna della ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria. Entrambe le parti producevano vari documenti. Le società nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio non si sono costituite. Considerato in diritto Occorre, in primis, esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla convenuta FIP. L'atto della propria esclusione era stato conosciuto dalla società Ostuni il giorno 16 luglio 2012, mentre il ricorso a questa Corte è stato proposto in data 4 agosto 2012, quindi in violazione del termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza (peraltro non completa) dell'atto impugnato previsto dall'art. 21, c. 4, del Codice dell'Alta Corte di Giustizia, richiamato nell'art. 30, c. 2, del Regolamento esecutivo - settore professionistico - della FIP. Da qui la prima eccezione di inammissibilità sollevata da detta FIP. Replica la società Ostuni che nella trasmissione della delibera 5-2012 non era stato in alcun modo indicato detto termine perentorio abbreviato di cui alle citate disposizioni. Rileva la Corte che il rinvio generico, contenuto nel citato art. 30 e l'omesso richiamo nella delibera n.5/12 del Consiglio Federale, della perentorietà di tale termine eccezionalmente breve, inducono a giustificare il ritardo facendo ritenere meritevole la ricorrente di errore scusabile. Ne consegue che l'eccezione in esame può essere disattesa. Eccepisce ancora la FIP che la società Ostuni, a seguito dell'esclusione dall'organico del campionato di Legadue, era stata, a sua domanda, ufficialmente collocata nel campionato dilettantistico nazionale di serie B, girone C. Avendo richiesto ed ottenuto l'iscrizione in altro campionato, doveva ritenersi che detta società avesse rinunciato alla domanda relativa al campionato nazionale di Legadue. L'assunto della convenuta è astrattamente fondato giacché, non essendo consentita l'iscrizione a più di un campionato, l'impugnazione a questa Corte sarebbe carente di interesse concreto e quindi improcedibile. Nondimeno risulta che la domanda di iscrizione al campionato minore era stata expressis verbis subordinata al non accoglimento di quella - più volte avanzata- relativa al campionato professionistico. Tale espressa subordinazione non consente, ad avviso del collegio, di ravvisare una sostanziale rinuncia all'iscrizione all'altro campionato. Non sembra quindi configurabile la carenza di interesse prospettata dalla FIP. Si deve quindi passare all'esame del merito. Reca la citata delibera n. 55, parte terza, assunta dal Presidente federale in data 8 maggio 2012 e ritualmente ratificata dal Consiglio federale: “le società che non avranno rispettato gli obblighi documentali...verranno informate...dei motivi che determinano l'eventuale non ammissione...le società potranno regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine perentorio dell'11 luglio 2012...le regolarizzazioni effettuate dopo la scadenza di detto termine perentorio non saranno prese in alcuna considerazione...”. Risulta per contro documentato, ed è peraltro ammesso dalla stessa società ricorrente, come la medesima non abbia presentato la documentazione richiesta entro il termine perentorio suddetto pur avendo affermato di esserne stata già in possesso. Detta documentazione è stata presentata il successivo 14 luglio, data alla quale la FIP doveva ammettere o negare l'iscrizione. La società ricorrente deduce che nell'interpretazione della “perentorietà” del termine si sarebbe dovuto tener conto, non solo del tenore letterale, ma anche della sua ratio; che l'interprete avrebbe dovuto desumere come il vero spartiacque non fosse tanto quello dell'11 luglio, ma piuttosto quello assegnato alla Federazione per la deliberazione (14 luglio): soltanto in tale data, in realtà, si sarebbe proceduto all'iscrizione (o non) al campionato anche delle società che avevano prodotto i documenti mancanti. Occorre rilevare anzitutto che la società Ostuni non ha mai dato prova di aver provveduto al totale pagamento dell' Iva, omissione da sola sufficiente (dovendosi ovviamente prescindere dalla entità dell'importo) ad escluderla dall'iscrizione al campionato. Entro il termine del 14 luglio la FIP doveva provvedere all'iscrizione e all'ammissione delle varie squadre (che avevano regolarizzato la loro posizione). Ciò ribadito, deve ritenersi che il breve segmento di tempo (dall'11 al 14 luglio) decorrente dal momento in cui (preclusa ogni ulteriore variazione delle produzioni documentali) dovevano considerarsi definitivi gli assetti delle società, era stato evidentemente assegnato all'esclusivo scopo di consentire alla Federazione di svolgere, con la necessaria pacatezza, il non facile compito di controllare la correttezza e la completezza delle varie regolarizzazioni. Anche l'elemento razionale dunque non consente alcun dubbio sulla perentorietà del termine dell'11 settembre illegittimamente superato dalla ricorrente. Deve infine, e ancor più decisivamente, rilevarsi che una tardiva integrazione documentale da parte di una società, atteso l'evidente e netto contrasto con la ineludibile par condicio rispetto a tutte le altre interessate, in nessun caso avrebbe potuto essere legittimamente ammessa. Il ricorso è dunque infondato e dev'essere respinto. Non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Le spese sostenute dalla convenuta per il giudizio, liquidate in euro 2.000, seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della Federazione convenuta, liquidate complessivamente in euro “2.000,00. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 17 settembre 2012 Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo Turco Depositato in Roma il 5 ottobre 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
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