CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 23 del 05/10/2012 – Federazione Italiana Turismo Equestre trec-ante/ Federazione Italiana Sport Equestri

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 23 del 05/10/2012 - Federazione Italiana Turismo Equestre trec-ante/ Federazione Italiana Sport Equestri L’Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da dott. Alberto de Roberto, Presidente e Relatore, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2012, presentato in data 15 febbraio 2012 da parte della Federazione Italiana Turismo Equestre trec-ante (FITETREC-ANTE) rappresentata e difesa dagli avv. ti Letizia Lombardi e Alessandra Costanza contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), rappresentata e difesa dall’avv. Santi Dario Tomaselli per l’adempimento dell’obbligo di conformarsi alla decisione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 32/2011, vista l’ordinanza presidenziale resa in data 12 aprile 2012; udito nell’udienza del 17 settembre 2012 il relatore, presidente Alberto de Roberto; uditi per la parte ricorrente l’avv. Lombardi e per la parte resistente l’avv. Tomaselli. Ritenuto in fatto L’ambito delle competenze della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ha sopportato riduzioni della propria area di attività a seguito della istituzione della Disciplina associata FITETREC-ANTE (Federazione Italiana Turismo Equestre trec-ante) pure chiamata ad operare nel campo degli sport equestri. Per risolvere alcuni contrasti manifestatisi in ordine alle rispettive sfere di competenza e per prevenire il ripetersi di invasioni di campo le due istituzioni, alla presenza del Segretario Generale del CONI, si davano atto reciprocamente – in data 3 agosto 2010 – che il confine tra le due istituzioni era quello che individuava il riparto tra le discipline agonistiche delle istituzioni internazionali in area equestre alle quali, rispettivamente, FISE e FITETREC-ANTE facevano capo (la FISE, a livello CIO, alla FEI; la FITETREC-ANTE – sempre a livello CIO – alla FITE). Nello stesso documento si definiva la sorte di talune iniziative già programmate dalla FISE per l’anno 2010 ricadenti nell’area FITETREC-ANTE, disponendosi, a seconda dei casi, transattivamente, il mantenimento o la revoca delle iniziative stesse. Successivamente al detto accordo si è denunciato dalla FITETREC-ANTE, con ricorso a questa Alta Corte presentato in data 15 febbraio 2012, che l’altra istituzione non si atteneva al riparto di cui all’atto del 3 agosto 2010, risultando assunte dalla Federazione (la FISE), in violazione di quanto convenuto, manifestazioni agonistiche in aree di spettanza della Disciplina associata. L’Alta Corte, con sentenza del 27 dicembre 2011, dichiarava che la competenza tra i due enti era quella definita nell’accordo del 3 agosto 2010, accordo che consentiva alle due istituzioni di muovere, nell’ordinamento sportivo nazionale, in ambiti corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento internazionale CIO. Né poteva concordarsi con la tesi – prospettata nel corso del giudizio dalla FISE – secondo cui l’impegno anticoncorrenziale assunto nei riguardi dell’Antitrust dalla FISE stessa, successivamente all’accordo del 3 agosto 2010, rendeva per causa sopravvenuta impossibile il rispetto della linea di confine che con l’accordo le parti si erano impegnate a rispettare. E ciò sia perché la FISE aveva assunto volontariamente i nuovi impegni verso l’Antitrust sia per l’assorbente circostanza che il detto impegno aveva solo ad oggetto, a tutela della concorrenza, la determinazione, all’interno del perimetro di attività riservato alla FISE, in positivo degli ambiti nei quali quest’ultima “vanta(va) il diritto esclusivo di organizzare manifestazioni agonistiche e in negativo le aree nelle quali la Federazione non (poteva) arrogarsi analoghe prerogative” (quelle di carattere amatoriale). Con il presente ricorso in ottemperanza la FITETREC-ANTE ha lamentato che le regole enunciate dalla sentenza non hanno trovato adempimento da parte della FISE che continua ancora a dar vita ad invasioni di campo nell’area di spettanza della Disciplina associata. La FITETREC-ANTE chiede, in questa sede, che sia data esecuzione alla precedente sentenza, disponendo l’interdizione delle manifestazioni illegittimamente indette dalla FISE. Considerato in diritto 1.Deve darsi atto, anzitutto, della inoperatività di quella parte dell’art. 1, secondo comma, dello Statuto FISE approvato il 2 febbraio 2012, successivamente alla pubblicazione della sentenza di questa Alta Corte, nella quale si individua l’area della competenza “concorrente” della FISE (cross country, monta da lavoro-gimkane, equitazione di campagna, turismo equestre ecc), in manifesto contrasto con le regole di riparto della competenza tra le due istituzioni enunciate dalla decisione di cui si chiede l’esecuzione. Ed invero la norma citata - racchiusa della delibera di adozione del detto statuto in cui si afferma la competenza anche se solo “concorrente” della FISE nell’area di attività agonistica della FITETREC-ANTE - pur se ancora presente nel testo pubblicato dopo la approvazione deve ritenersi stralciata dall’originario testo deliberato dalla Federazione in occasione dell’approvazione statutaria. L’approvazione espressa dalla Giunta del Coni risulta, infatti, accordata - pur se con qualche espressione di non solare chiarezza – a condizione che alla norma predetta fosse data “attuazione” ( e, perciò, fosse letta e applicata) in conformità di quanto disposto nell’accordo del 3 agosto 2010 quale interpretato dalla sentenza di questa Alta Corte (espressamente menzionata nel preambolo) e nella nota di impegno assunta verso l’Antitrust (da leggere anch’ essa, ovviamente, alla stregua di quanto stabilito dall’ Alta Corte). Sebbene le proposizioni avanti riferite abbiano carattere decisivo ed assorbente, va rilevato che il ricorso in ottemperanza proposto dovrebbe trovare egualmente favorevole definizione ove si ipotizzasse che la norma statutaria sopravviva ancora nell’ordinamento. Dovrebbe, infatti, in tale ipotesi dichiararsi la nullità della disposizione per violazione del giudicato di cui alla precedente pronuncia (arg. ex art. 21 septies, primo comma, legge 241/1990 e art. 114, quarto comma, c.p.a.) che prevedono il regime della nullità per le determinazioni poste in essere in violazione o in elusione del giudicato. 2. Stando così le cose (mancanza di ogni potestà di ingerenza nemmeno in via concorrente della FISE nelle aree di competenza FITETREC-ANTE, di cui all’art. 1, secondo comma, dello statuto) non può che essere accolto il ricorso in ottemperanza della Disciplina associata disponendo l’interdizione – in applicazione della linea di confine segnata dalla precedente pronuncia - dello svolgimento di qualunque intervento (regolatorio, organizzativo, realizzazione di concrete iniziative ecc.) da parte della FISE nelle aree di competenza esclusiva della FITETREC-ANTE. Va, conseguentemente, intimato alla FISE di mantenersi nella sua attività all’interno della linea di confine di cui alla citata decisione, preannunciando sin da questo momento che, nell’eventualità di ulteriori violazioni, questa Alta Corte non mancherà di assumere più drastiche misure a salvaguardia del giudicato. Le spese possono essere interamente compensate tra le parti. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ACCOGLIE il ricorso come in motivazione. SPESE interamente compensate. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, il 17 settembre 2012. Il Presidente e Relatore F.to Alberto de Roberto Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 5 ottobre 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
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