DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 10.10.2012 Delibera del Giudice Sportivo COMPRENSORIO NORMANNO – VIBONESE CALCIO S.R.L Il Giudice Sportivo;
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 10.10.2012
Delibera del Giudice Sportivo
COMPRENSORIO NORMANNO - VIBONESE CALCIO S.R.L
Il Giudice Sportivo;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Comprensorio Normanno, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Cibelli Pietro per avervi questi partecipato
senza avere titolo per prendervi parte essendo stato squalificato con C.U. nº 130/tb del 7 maggio 2012 della Lega Pro e non avendo in precedenza scontato la sanzione inflittagli, chiede pertanto la società reclamante che venga irrogata la punizione sportiva della perdita della gara alla società Vibonese con il punteggio di 0-3; - preso atto delle controdeduzioni
fatte pervenire dalla società Vibonese con le quali si eccepisce "l'improcedibilità del ricorso" per il mancato rispetto dell'art.
38 commi 6 e 7.
OSSERVA
- Preliminarmente, circa l'eccezione proposta, si rileva che il CGS , prescrive che siano trasmessi alla controparte
unicamente i motivi del recalmo (art.33 comma 5 - art.38) e non anche il preannuncio. Detti motivi risultano ritualmente e tempestivamente trasmessi alla società Vibonese Calcio come risulta dalla ricevuta della relativa raccomandata in data
12/09/2012;
- Tanto premesso risulta in punto di fatto che al calciatore Cibelli Pietro, all'epoca tesserato per la società Taranto Calcio,
era stata comminata la squalifica per una gara effettiva per recidiva in ammonizione (VIII infr.) nel Campionato Dante
Beretti con C.U. nº 130/tb del 7 maggio 2012 e che detta sanzione non era mai stata scontata, non avendo la società
Taranto successivamente disputato alcuna gara.
- Come risulta dal certificato trasmesso, su richiesta di questo Giudice Sportivo, dall'Ufficio Tesseramenti LND, il Cibelli
risulta tesserato per la società Vibonese dal 6/09/2012, tre giorni prima della gara in oggetto, e pertanto non avrebbe
potuto prendere parte alla stessa;
PQM
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla società Vibonese Calcio la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.