F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 10 Ottobre 2012 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MASCOLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SS S. Antonio Abate), Società SS S. ANTONIO ABATE – (nota n. 952/35pf12-13/AM/ma del 23.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029 del 10 Ottobre 2012 (71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEONARDO MASCOLO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SS S. Antonio Abate), Società SS S. ANTONIO ABATE - (nota n. 952/35pf12-13/AM/ma del 23.8.2012). La Procura Federale della F.I.G.C., con lettera n. 952/35 del 23 agosto 2012, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante pro-tempore, della Società sportiva Sant'Antonio Abate, signor Leonardo Mascolo, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito, al pagamento delle somme dovute in base alla delibera n. 99bis/01 emessa nella seduta del 17 dicembre 2011 dal Collegio arbitrale presso la L.N.D., a seguito del contenzioso fra la predetta Società e l' allenatore Antonio Rogazzo. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società sportiva Sant'Antonio Abate. Nel merito, l'allenatore aveva presentato ricorso al Collegio Arbitrale, chiedendo il pagamento delle rate inerenti le mensilità da febbraio a giugno 2011, come da accordo economico stipulato in data 11 agosto 2010, per un importo di euro 3.790,00, compresi gli interessi di mora. Nel corso del giudizio, nella seduta del 17 dicembre 2011, la Società non ha ritenuto di controdedurre, per cui il Collegio ha accolto il ricorso e fatto obbligo alla stessa di procedere al pagamento delle mensilità maturate per un importo complessivo di euro 3.790,00. La delibera, inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni, previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 8, comma 9, del CGS, risulta formalmente notificata il 16 gennaio 2012, ovvero in data successiva all'elezione del nuovo Consiglio direttivo, avvenuta nel corso dell'Assemblea del 20 dicembre 2011, con la nomina del Presidente Mascolo. La Società, però, non ha dato esecuzione a quanto ingiunto nei termini previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a suo carico, ascrivibile pertanto al Presidente e Legale rappresentante pro-tempore, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società sportiva a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS Il 4 ottobre 2012, il Presidente Mascolo ha inviato a questa Commissione e alla Procura Federale due memorie a difesa, pressoché di analogo contenuto, in cui in sintesi si addebita il mancato pagamento di quanto dovuto a motivi economici, pregressi alla sua assunzione della carica. Aggiunge anche che il Presidente uscente, pur essendosi impegnato verbalmente a soddisfare tutte le vertenze riferibili alla sua gestione, non ha mantenuto gli impegni presi, lasciando il subentrante in gravi difficoltà, che non hanno consentito di onorare quanto deciso dal Collegio arbitrale, avvenuto solo in epoca successiva grazie al “sacrificio di alcuni dirigenti”. Entrambe le memorie si concludono con richieste sull'eventuale sanzione, in una, la misura del minimo previsto dalle norme in vigore e, nell'altra, l'applicazione ridotta ad 1/3 ai sensi dell'art. 23 del CGS. Nel corso dell'udienza del 10 ottobre 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei confronti del Mascolo e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) nei confronti della Società. Per le parti deferite nessuno è comparso. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile all'allora Presidente della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta. Tra l'altro, le circostanze addotte nella memoria difensiva dal Presidente Mascolo, cioè le difficoltà economiche della Società e i mancati adempimenti da parte del suo predecessore, non risultano esimenti rispetto alle proprie specifiche responsabilità, in quanto la situazione era già nota ed esplicita sotto la sua presidenza, per cui poteva essere risolta con una maggiore attenzione agli adempimenti economici. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento e tenuto conto di quanto eccepito negli scritti difensivi, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e irroga a Leonardo Mascolo, all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società, l'inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società sportiva Sant'Antonio Abate la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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