COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società S.S. MORTARA Camp. 1° Categoria Gir. I Gara del 23-09-2012 tra S.S. Mortara / U.S. Rivanazzanese C.U. n. 20 del CRL datato 27-09-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 11.10.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società S.S. MORTARA Camp. 1° Categoria Gir. I
Gara del 23-09-2012 tra S.S. Mortara / U.S. Rivanazzanese
C.U. n. 20 del CRL datato 27-09-2012
La società S.S. MORTARA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Leonardo MASSA per quattro gare, lamentando che la squalifica subita era eccessiva in quanto il comportamento da lui tenuto non era stato volontario, bensì accidentale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito l'arbitro a chiarimenti rileva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa commissione ha confermato quanto già descritto dal rapporto di gara, precisando che, dopo essere stato insultato dal calciatore era stato colpito al corpo con il pallone lanciatogli addosso dallo stesso volontariamente, seppur senza violenza e/o forza.
La gravità del suddetto comportamento giustifica la squalifica comminata al calciatore dal GS che merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto la C.D.T.
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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