COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD PIANEDO Camp. 3° Categoria Gir. U Gara del 23-09-2012 tra ASD Pianedo / Tresenda C.U. n. 11 della delegazione di Sondrio datato 27-09-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 11.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società ASD PIANEDO Camp. 3° Categoria Gir. U Gara del 23-09-2012 tra ASD Pianedo / Tresenda C.U. n. 11 della delegazione di Sondrio datato 27-09-2012 La società ASD PIANEDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS. che ha squalificato l'allenatore Adolfo DERFLINGHER sino al 27.10.2012 ed i calciatori Alberto FASCENDINI per tre gare e Andrea GIRARDI per quattro gare, lamentando che le sanzioni sono eccessive e pertanto vanno annullate. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il reclamo proposto avverso la squalifica dell'allenatore DERFLINGHER è inammissibile, ai sensi del disposto dell'Art. 45, comma III, lett. B del CGS. Il reclamo proposto avverso le squalifiche dei calciatori FASCENDINI e GIRARDI, non può trovare accoglimento in quanto le squalifiche comminate agli stessi dal GS sono congrue rispetto alla gravità dei comportamenti posti in essere dai calciatori e descritti chiaramente nel rapporto arbitrale.. Infatti, il primo ha tenuto un comportamento violento nei confronti di un avversario, sanzionato con tre giornate in applicazione al disposto dell'Art. 19, comma IV lett. b) CGS, mentre il secondo, dopo aver insultato l'arbitro gli ha strappato il fischietto di bocca, spintonandolo. Tanto premesso e ritenuto la C.D.T. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto avverso la squalifica dell'allenatore Adolfo DERFLINGHER e RIGETTA il reclamo proposto avverso la squalifica dei calciatori, Alberto FASCENDINI e Andrea GIRARDI. Si dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it