F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 11 Ottobre 2012 (528) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SANTAMARIA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Licata 1931) E DELLA SOCIETA’ ASD LICATA 1931 (nota n. 7544/431pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 11 Ottobre 2012
(528) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SANTAMARIA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Licata 1931) E DELLA SOCIETA’ ASD LICATA 1931 (nota n. 7544/431pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).
Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:
1) il Sig. Santamaria Pietro, Presidente e legale rappresentante, della Società ASD Licata 1931, per rispondere della violazione dell’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 12) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto al deposito dell’attestazione di insussistenza di pendenze debitorie verso le FIGC, le Leghe e le Società affiliate entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12.00.
2) la Società ASD Licata 1931, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito Santamaria Pietro presentava una memoria difensiva.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Santamaria Pietro l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Licata 1931 l’ammenda di euro 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.
4. La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Santamaria Pietro e la Società ASD Licata 1931 per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione della disposizione di cui al punto 12) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere i deferiti provveduto al deposito dell’attestazione di insussistenza di pendenze debitorie verso le FIGC, le Leghe e le Società affiliate entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12.00. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare e quanto dedotto dai deferiti nella memoria difensiva conferma che entro il termine suddetto, non è stato depositata l’attestazione di insussistenza di pendenze debitorie verso la Figc. Il deferito Santamaria si è infatti difeso sostenendo che la tardività del deposito è dipesa unicamente per cause imputabili ad altri soggetti. Quanto sostenuto dal Santamaria nella propria memoria difensiva non fa venire meno e non giustifica il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti in relazione all’inadempimento contestato dalla Procura Federale. Alla luce di quanto sopra detto, della disamina delle prove prodotte dalla Procura Federale, ed all’esito del dibattimento, risulta comprovata oltre ogni ragionevole dubbio la violazione posta in essere dal Signor Santamaria Pietro con altrettanto evidente violazione della norma indicata in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Licata 1931 ai sensi del’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Pietro Santamaria l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Licata 1931 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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