F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 11 Ottobre 2012 (524) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONSIGNORI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pontevecchio Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD PONTEVECCHIO Srl (nota n. 7587/355pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 11 Ottobre 2012
(524) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONSIGNORI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pontevecchio Srl) E DELLA SOCIETA’ ASD PONTEVECCHIO Srl (nota n. 7587/355pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
Il deferimento
Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione:
1) il Sig. Monsignori Giovanni, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Pontevecchio Srl, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 7, pagina 2 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011, per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 12, della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società.
2) la Società ASD Pontevecchio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.
2. Le memorie difensive
Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.
3. Il dibattimento
All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Monsignori Giovanni l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Pontevecchio Srl l’ammenda di € 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.
4. La decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Monsignori Giovanni e la Società ASD Pontevecchio Srl per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 7, pagina 2, del C.U. medesimo, per il deposito entro le ore 12:00 del 12 luglio 2011 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce delle prove prodotte dalla Procura Federale ed all’esito del dibattimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Monsignori Giovanni con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Pontevecchio Srl, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Monsignori Giovanni l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Pontevecchio Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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