F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 11 Ottobre 2012 (530) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSTANTINO SESSA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Naviglio Trezzano ora ASD Trezzano Calcio) E DELLA SOCIETA’ AC NAVIGLIO TREZZANO ora ASD TREZZANO CALCIO (nota n. 7549/433pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 11 Ottobre 2012 (530) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSTANTINO SESSA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Naviglio Trezzano ora ASD Trezzano Calcio) E DELLA SOCIETA’ AC NAVIGLIO TREZZANO ora ASD TREZZANO CALCIO (nota n. 7549/433pf11-12/AM/fda del 23.4.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Costantino Sessa, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società AC Naviglio Trezzano, per la violazione –indicata specificamente in parte motivadell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 10) pagina 34 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Costantino Sessa, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Costantino Sessa l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società AC Trezzano Naviglio ora ASD Trezzano Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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