F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 11 Ottobre 2012 (531) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO GAGLIONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Turris 1944 ASD ora FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA’ FC TURRIS 1944 ASD ora FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 7551/434pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 030 del 11 Ottobre 2012 (531) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO GAGLIONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Turris 1944 ASD ora FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA’ FC TURRIS 1944 ASD ora FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 7551/434pf11-12/AM/fda del 23.4.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 24 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Rosario Gaglione, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società FC Turris 1944 ASD, per la violazione –indicata specificamente in parte motivadell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, del verbale dell’assemblea, sottoscritto dal legale rappresentante, nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Rosario Gaglione, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille); rilevato che i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva, allegate alla quale vi sono le copie dell’”elenco documenti per iscrizione campionato stagione sportiva 2011/2012”, ove il punto 3. –concernente il documento in tema- risulta crocettato, nonché della lettera datata 10.08.2011 e indirizzata dalla Società al Comitato Interregionale Roma, contenente una comunicazione in ordine alle cariche sociali; ritenuto che la contestazione in scrutinio concerne l’omessa trasmissione della documentazione a firma del Legale rappresentante della Società deferita; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; P.Q.M. infligge al Signor Rosario Gaglione l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società FC Turris 1944 ASD ora FC Real SM Hyria ASD l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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