LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 15/10/2012 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni MARTELLI/S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 88 del 15/10/2012
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni MARTELLI/S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/06/2012 il sig. Giovanni MARTELLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.9.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente
somma di €.1.000,00.
La società, ritualmente costituitasi, deduceva di aver versato al ricorrente, in più riprese, a mezzo assegni ed in contanti come da documentazione allegati doc. ti da 2 a 21 -, di cui C. 200,00 per rimborso spese sostenute dal Martelli e concludeva per il rigetto del ricorso.
La società resistente ha prodotto documentazione relativa ai pagamenti per C. 10.200,00, in ordine alla quale il Martelli ha contestato il ricevimento di C. 1.200,00, - doc. ti 8, 13 e 21 Atessa , disconoscendo le
sottoscrizioni apposte sulle quietanze del 30/11/2011, del 31/1/2011 e del 23/6/2011, la provenienza ed il contenuto delle stesse..
Il semplice esame dei richiamati documenti ne evidenzia 1'irrilevanza ai fini probatori per i quali sono stati prodotti. A prescindere dal formale disconoscimento delle sottoscrizioni, tempestivamente formulato dal Martelli nel
primo atto difensivo controdeduzioni depositate il 4/7/2012 , il quale priva di qualsivoglia giuridica rilevanza probatoria i documenti, pare assorbente rilevare the dalle quietanze in esame non a dato evincere il soggetto the avrebbe effettuato i versamenti, con 1'ovvia conseguenza della assoluta mancanza di ogni obbiettivo riscontro dell'eventuale riferibilità degli asseriti pagamenti all'Atessa Val di Sangro.
Deve, pertanto, concludersi dichiarando accertato il credito del ricorrente nella misura di C. 1.000,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.ATESSA VAL DI SANGRO al pagamento in favore del sig.Giovanni MARTELLI, della somma di €.1.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter
comma 11 delle N.O.I.F.
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