F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 15 Ottobre 2012 (590) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TARE IGLI, ARMANDO ANTONIO CALVERI (all’epoca dei fatti tesserati per la Società SS Lazio Spa), STEFANO FATTORI, CARLO ROSSI (all’epoca dei fatti tesserati per la Società US Sassuolo Calcio Srl), IVANO PASTORE (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASG Nocerina Srl), ENRICO FERRERO, GIOVANNI ARVEDI (all’epoca dei fatti tesserati per la Società US Cremonese Spa), FRANCO FILONI (all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Pergocrema 1932 Srl), DARIO RUSSO (all’epoca dei fatti tesserato per la Società AS Melfi Srl), PIERFRANCESCO VISCI, STEFANO CORDONE, LUIGI CORIONI (all’epoca dei fatti tesserati per la Società Brescia Calcio Spa), Società SS LAZIO Spa, ASG NOCERINA Srl, US PERGOCREMA 1932 Srl, AS MELFI Srl, US SASSUOLO CALCIO Srl, US CREMONESE Spa, BRESCIA CALCIO Spa • (nota n. 9103/001 pf11-12 SP/SS/blp del 18.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 15 Ottobre 2012 (590) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TARE IGLI, ARMANDO ANTONIO CALVERI (all’epoca dei fatti tesserati per la Società SS Lazio Spa), STEFANO FATTORI, CARLO ROSSI (all’epoca dei fatti tesserati per la Società US Sassuolo Calcio Srl), IVANO PASTORE (all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASG Nocerina Srl), ENRICO FERRERO, GIOVANNI ARVEDI (all’epoca dei fatti tesserati per la Società US Cremonese Spa), FRANCO FILONI (all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Pergocrema 1932 Srl), DARIO RUSSO (all’epoca dei fatti tesserato per la Società AS Melfi Srl), PIERFRANCESCO VISCI, STEFANO CORDONE, LUIGI CORIONI (all’epoca dei fatti tesserati per la Società Brescia Calcio Spa), Società SS LAZIO Spa, ASG NOCERINA Srl, US PERGOCREMA 1932 Srl, AS MELFI Srl, US SASSUOLO CALCIO Srl, US CREMONESE Spa, BRESCIA CALCIO Spa • (nota n. 9103/001 pf11-12 SP/SS/blp del 18.6.2012). Con atto del 18.06.2012, il Procuratore federale ha deferito innanzi a questa Commissione disciplinare i Signori: - Tare Igli, all’epoca dei fatti tesserato per la SS Lazio Spa; - Calveri Armando Antonio, all’epoca dei fatti tesserato per la Società SS Lazio Spa; - Fattori Stefano, all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Sassuolo Calcio ; - Rossi Carlo, all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Sassuolo Calcio ; - Pastore Ivano, all’epoca dei fatti tesserato per la Società ASG Nocerina; - Ferrero Enrico, all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Cremonese; - Arvedi Giovanni, all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Cremonese; - Filoni Franco, all’epoca dei fatti tesserato per la Società US Pergocrema 1932; - Russo Dario, all’epoca dei fatti tesserato per la Società AS Melfi; per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 5 CGS anche in relazione agli artt. 1 e 2 del “Regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato 2011-2012”, per aver ottenuto il pass per l’accesso all’area Federale pur non essendo iscritti nei fogli di censimento delle Società di appartenenza quali Consiglieri di Amministrazione, Direttori Generali, Direttori Sportivi e Segretari, ovvero per non essere iscritti nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. I Signori: - Visci Pierfrancesco, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Brescia Calcio; - Cordone Stefano, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Brescia Calcio; - Corioni Luigi, all’epoca dei fatti tesserato per la Società Brescia Calcio; per rispondere delle violazioni dell’art. 1 commi 1 e 5 CGS anche in relazione agli artt. 1 e 2 del “Regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato 2011-2012”, ed in particolare quanto al primo per aver reso mendace dichiarazione in ordine allo smarrimento del badge e di averlo consegnato al secondo il quale utilizzava il documento, appartenente ad altra persona, al fine di ottenere l’accesso all’Area Federale, benché privo di idonea qualifica; quanto al terzo, in qualità di legale rappresentante della Società Brescia Calcio, per aver richiesto l’accredito di Cordone Stefano con l’indicazione della qualifica di “Collaboratore DS” pur in mancanza dei necessari requisiti e pur non essendo tale soggetto nemmeno iscritto nei fogli di censimento della Società. Nonché le seguenti Società: - SS Lazio Spa; - ASG Nocerina Srl; - US Pergocrema 1932 Srl; - AS Melfi Srl; per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati. E le Società: - US Sassuolo Calcio Srl; - US Cremonese Spa; - Brescia Calcio Spa; per responsabilità diretta e per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS in relazione alle condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti ed ai propri tesserati. Con memoria difensiva ritualmente depositata in data 2 ottobre 2012 la Società SS Lazio, e i deferiti Calveri Armando Antonio e Tare Igli, eccepiscono preliminarmente l’inidoneità del “Regolamento di accesso all’area del calcio mercato”, atto emanato dall’ADISE, ad integrare la qualifica di norma statutaria o atto federale richiamato dall’art. 1 CGS; nel merito che il tesserato Tare, dopo aver superato l’apposito corso, aveva presentato fin dal 2009 domanda di iscrizione nell’elenco dei direttori sportivi senza ricevere riscontro alcuno, ritenendo in perfetta buona fede che, a distanza di due anni, la domanda fosse stata accolta, concludendo per l’esclusione di qualsiasi forma di responsabilità in capo ai deferiti. Preliminarmente alla riunione il difensore delle parti ha presentato istanza di rinvio per documentato impedimento; la Commissione preso atto della non opposizione delle altre parti convenute, rinvia a nuovo ruolo il procedimento nei confronti dei suddetti deferiti. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta in data 6 ottobre 2012, il Sig. Pastore Ivano eccepisce la totale insussistenza della violazione contestata, in quanto ricopriva all’epoca dei fatti il ruolo di Segretario della Società ASG Nocerina e in ogni caso la mancanza in atti di prova dell’effettivo svolgimento di una concreta opera di collaborazione in sede di calciomercato a favore della Società di appartenenza, con il richiamo sotto tale profilo ad una recente pronuncia della C.D.N. in materia. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta in data 2 ottobre 2012, la Società ASG Nocerina chiede il proscioglimento da qualsiasi violazione invocando una mera irregolarità formale atteso l’inserimento del Pastore quale collaboratore di segreteria nei fogli di censimento della Società e, in ogni caso, un errore scusabile atteso che sulla base dell’abilitazione conseguita come DS, riteneva di poter aver accesso all’area federale. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta in data 5 ottobre 2012, il Sig. Visci Pierfrancesco, nel contestare il deferimento precisa che il badge identificativo era stato effettivamente smarrito in data 29.08.2011, salvo essere stato rinvenuto da terzi il giorno successivo e di aver in ogni caso avuto un comportamento collaborativo nel corso delle indagini. Non facevano pervenire memorie e/o scritti difensivi i Signori Ferrero Enrico, Arvedi Giovanni, Filoni Franco, Corioni Luigi, Cordone Stefano e le Società US Pergocrema 1932 Srl, US Cremonese e Brescia Calcio. All’inizio della riunione odierna i Signori Stefano Cordone, Pierfrancesco Visci, Luigi Corioni, Giovanni Arvedi, Enrico Ferrero, Ivano Pastore e le Società ASG Nocerina Srl, US Cremonese Spa e Brescia Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Stefano Cordone, Pierfrancesco Visci, Luigi Corioni, Giovanni Arvedi, Enrico Ferrero, Ivano Pastore e le Società ASG Nocerina Srl, US Cremonese Spa e Brescia Calcio Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. [“• pena base per il Sig. Stefano Cordone, sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); • pena base per il Sig. Pierfrancesco Visci, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); • pena base per il Sig. Luigi Corioni, sanzione dell’ammenda di € 2.100,00 (€ duemilacento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.400,00 (€ millequattrocento/00); • pena base per il Sig. Giovanni Arvedi, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00); • pena base per il Sig. Enrico Ferrero, sanzione dell’inibizione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); • pena base per il Sig. Ivano Pastore, sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); • pena base per la Società ASG Nocerina Srl, sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00); • pena base per la Società US Cremonese Spa, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/ 00); • pena base per la Società Brescia Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.800,00 (€ milleottocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Preliminarmente, preso atto che con C.U. n. 187/A del 30.06.2012, è stata disposta la revoca dell’affiliazione nei confronti della Società Pergocrema 1932 Srl, deve dichiararsi il non luogo a procedere per la predetta Società; preso atto del pari, della mancata rituale notifica degli atti al Sig. Filoni Franco, all’epoca tesserato della Società Pergocrema 1932 Srl, si dispone la trasmissione degli stessi alla Procura per gli ulteriori adempimenti. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta in data 5 ottobre 2012, il Sig. Fattori Stefano e la Società US Sassuolo Calcio eccepiscono la inapplicabilità ed inopponibilità del “Regolamento per l’accesso all’area del calciomercato 2011-2012” alla fattispecie in esame, ed in subordine l’esistenza di un tesseramento del Fattori Stefano come allenatore della Società. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta in data 4 ottobre 2012, la Società A.S. Melfi Srl ed il Sig. Dario Russo, rappresentano l’assenza di violazioni in capo al tesserato atteso che lo stesso svolge la funzione di segretario della Società da oltre 10 anni ed è sempre stato censito come Collaboratore Organizzativo Amministrativo. Esaurita la discussione, i difensori dei deferiti riportandosi ai propri scritti difensivi chiedono il proscioglimento da ogni addebito, mentre il rappresentante della Procura Federale conclude per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Russo Dario; - mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Fattori Stefano; - mesi 2 (due) di inibizione al Sig. Rossi Carlo; - € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) di ammenda alla Società AS Melfi Srl; - € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda alla Società US Sassuolo Calcio; Prima di passare all’esame delle posizioni degli incolpati, è opportuno premettere alcune considerazioni generali sul cd. “Regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato”. Esso disciplina l’accesso all’Area Federale per lo svolgimento della campagna trasferimenti dei calciatori e viene concordato tra le parti interessate e trasmesso annualmente dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Professionisti di serie A e B, alla Procura Federale, all’A.DI.SE. e alla Lega Italiana Calcio Professionistico. All’art. 1 del “Regolamento” per le Società Professionistiche, è stabilito che potranno avere accesso gli operatori inseriti nell’apposito modulo, da trasmettere alla Lega di appartenenza, purché regolarmente iscritti nel modello di censimento delle Società quali Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo e Segretario della Società. Se da un lato, come osservato in precedenti pronunce dalla C.G.F. (su tutte C.U. 106 del 9 febbraio 2009), è pacifico che le disposizioni regolamentari che regolano l’accesso alla sede ufficiale di svolgimento della campagna trasferimenti dei calciatori professionisti, “non costituiscono norme federali”, dall’altro, ad avviso di questa Commissione, il “Regolamento” rientra nelle categorie degli “atti federali”, con il conseguente riconoscimento dell’efficacia vincolante dello stesso nei confronti dei tesserati. Come ribadito anche di recente dalla C.G.F. (C.U. 175/2011-12) dal momento che il “Regolamento” stabilisce che “potranno accedere gli operatori inseriti nel modulo allegato, da trasmettere alla Lega di appartenenza, purché siano regolarmente iscritti nel modulo di censimento della Società”, lo stesso atto prevede espressamente, quale condizione necessaria per l’accesso all’area federale, l’iscrizione nel modulo di censimento, con la conseguenza che essere solo “tesserati” non rappresenta una condizione sufficiente per poter essere regolarmente ammesso all’Area Federale. Ciò posto, passando all’esame della posizione del Sig. Fattori Stefano e della US Sassuolo Calcio, dalla documentazione in atti risulta provato che Fattori Stefano, nel corso dello svolgimento della sessione del “Calciomercato del 23 e 24 giugno 2011”, svoltasi presso l’Atahotel Executive di Milano, otteneva il pass di accesso pur non essendo iscritto nei fogli di Censimento della Società con un incarico idoneo a rappresentare o ad agire in nome e per conto della Società stessa, quale Consigliere di Amministrazione, Direttore Generale, Direttore Sportivo o Segretario della Società. In particolare, il deferito si accreditava in data 24.06.2011 con la qualifica di “Collaboratore tecnico”, qualifica questa non idonea all’accreditamento a norma del suindicato Regolamento. Per le considerazioni espresse in premessa, a nulla rileva quanto eccepito dalla difesa circa il tesseramento del Fattori con la Società Sassuolo come allenatore di base. Alla luce di ciò, la condotta posta in essere dal deferito integra la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 CGS in relazione all’art. 1 del citato Regolamento, con la conseguenza che delle violazioni ascritte al proprio tesserato è chiamata a rispondere anche la Società US Sassuolo Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS nonchè il legale rappresentante p.t. della Società Sig. Rossi Carlo. Riguardo la violazione contestata al Sig. Russo Dario ed alla Società US Melfi, dalla documentazione prodotta a corredo della memoria difensiva dei deferiti ed in particolare dai fogli di censimento, emerge come il Russo risulta essere censito, anche nelle passate stagioni sportive, come Segretario della Società e con riferimento alla stagione sportiva 2011-2012 lo stesso risulta essere stato censito come Collaboratore con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato da cui risultano le mansioni di Segretario generale. Da ciò consegue che il deferito era in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del Regolamento per poter accedere all’Area Federale del calcio mercato e, pertanto, non ha commesso la violazione regolamentare contestata. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • per il Sig. Stefano Cordone, inibizione di giorni 40 (quaranta); • per il Sig. Pierfrancesco Visci, inibizione di mesi 2 (due); • per il Sig. Luigi Corioni, ammenda di € 1.400,00 (€ millequattrocento/00); • per il Sig. Giovanni Arvedi, ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); • per il Sig. Enrico Ferrero, inibizione di giorni 30 (trenta); • per il Sig. Ivano Pastore, inibizione di giorni 40 (quaranta); • per la Società ASG Nocerina Srl, ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); • per la Società US Cremonese Spa, ammenda di 2.000,00 (€ duemila/ 00); • per la Società Brescia Calcio Spa, ammenda di € 1.800,00 (€ milleottocento/00). Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Società Pergocrema 1932 Srl, per revoca dell’affiliazione. Proscioglie dalle violazioni contestate Russo Dario e la Società US Melfi Srl. Infligge a Fattori Stefano e Rossi Carlo la inibizione di mesi 2 (due) ed alla Società US Sassuolo Calcio l’ammenda di € 3.000,00 (tremila). Rinvia a nuovo ruolo il procedimento nei confronti di Tare Igli, Calveri Armando Antonio e SS Lazio Spa.
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